Art. 25 
 
 
                        Adozione del decreto 
 
  1.  La  concessione  dell'elargizione  e  del  mutuo  e'   adottata
immediatamente dopo la deliberazione  del  Comitato  di  solidarieta'
antiracket e antiusura, con decreto motivato, dal Commissario per  il
coordinamento delle iniziative antiracket e  antiusura,  che  ne  da'
contestuale  comunicazione  al  prefetto  e,  per   il   tramite   di
quest'ultimo, all'interessato e al pubblico ministero competente.  La
concessione della provvisionale e' adottata, con le stesse modalita',
entro il termine di cui all'articolo 17,  comma  2,  della  legge  23
febbraio 1999, n. 44. 
  2. Il decreto e', altresi', trasmesso a Consap per gli  adempimenti
previsti dalla concessione di cui all'articolo 6. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Per il testo dell'articolo 17, comma 2, della  citata
          legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle  note  all'art.
          21: 
              - Si trascrive il  testo  dell'articolo  16,  comma  1,
          della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44: 
              "Art. 16. (Revoca dell'elargizione). - 1. Salvo  quanto
          previsto dall'articolo 7 della legge 20  ottobre  1990,  n.
          302, la concessione dell'elargizione e' revocata: 
                a) se l'interessato non fornisce  la  prova  relativa
          alla destinazione delle somme gia' corrisposte; 
                b) se  si  accerta  l'insussistenza  dei  presupposti
          dell'elargizione medesima; 
                c) se la condizione prevista dall'articolo  4,  comma
          1, lettera a), non permane anche nel triennio successivo al
          decreto di concessione." . 
              - Per il testo dell'articolo 14, comma 9, della  citata
          legge 7 marzo 1996, n. 108 si veda nelle note all'art. 1.