Art. 12 Sanzioni relative all'obbligo di assicurazione minima 1. In caso di inosservanza dell'obbligo di copertura assicurativa minima definita ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.