Art. 13 Sanzioni relative all'obbligo di pagamenti anticipati in caso di decesso o lesioni di un passeggero 1. In caso di inosservanza dell'obbligo di corrispondere il pagamento anticipato per il decesso o ferimento del passeggero, di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 20.000 euro in caso di lesioni del passeggero e da 20.000 euro a 40.000 euro in caso di decesso. L'importo della sanzione applicata non e' detraibile dalla somma dovuta a titolo di risarcimento qualora sia accertata la responsabilita' dell'impresa ferroviaria.