Art. 13 
 
 
Sanzioni relative all'obbligo di  pagamenti  anticipati  in  caso  di
                 decesso o lesioni di un passeggero 
 
  1.  In  caso  di  inosservanza  dell'obbligo  di  corrispondere  il
pagamento anticipato per il decesso o ferimento  del  passeggero,  di
cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2,  del  regolamento,  le  imprese
ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a  20.000  euro  in  caso  di  lesioni  del
passeggero e da 20.000  euro  a  40.000  euro  in  caso  di  decesso.
L'importo della sanzione applicata  non  e'  detraibile  dalla  somma
dovuta  a  titolo  di   risarcimento   qualora   sia   accertata   la
responsabilita' dell'impresa ferroviaria.