Art. 13 
 
Misure urgenti per la semplificazione degli  adempimenti  burocratici
al fine di favorire l'imprenditorialita' turistica 
 
  1. Sono soggetti a segnalazione certificata  di  inizio  attivita',
nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo  19  della  legge  7
agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  e  ai   sensi
dell'articolo 29, comma 2-ter, della medesima legge: 
    a) l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive; 
    b)  l'apertura,  il  trasferimento  e  le  modifiche  concernenti
l'operativita' delle agenzie di viaggi e turismo,  nel  rispetto  dei
requisiti professionali, di onorabilita' e finanziari, previsti dalle
competenti leggi regionali e delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i
rispettivi ordinamenti ai principi di  semplificazione  previsti  dal
comma 1. 
  3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.