Art. 14 
 
Misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e per il rilancio dei musei 
 
  1. Per consentire al Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo l'adozione  delle  misure  di  riordino  finalizzate  a
conseguire ulteriori riduzioni della spesa ai sensi  della  normativa
vigente e al fine di assicurare l'unitarieta' e la migliore  gestione
degli interventi necessari per la tutela del patrimonio  culturale  a
seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio  1992,  n.  225,  per  i
quali sia vigente  o  sia  stato  deliberato  lo  stato  d'emergenza,
all'articolo 54, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
apportate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel
rispetto  delle  dotazioni  organiche  definite  in  attuazione   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Il  Ministero  si
articola in  uffici  dirigenziali  generali  centrali  e  periferici,
coordinati da un segretario generale, e in non  piu'  di  due  uffici
dirigenziali generali presso il Gabinetto  del  Ministro.  Il  numero
degli uffici dirigenziali generali, incluso il  segretario  generale,
non puo' essere superiore a ventiquattro.»; 
    b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. A seguito del
verificarsi di eventi calamitosi di cui articolo 2, comma 1,  lettera
c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia  vigente  o
sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,
il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e  comunque
per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli  uffici
del Ministero esistenti nelle aree  colpite  dall'evento  calamitoso,
ferma rimanendo la dotazione organica complessiva  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.» 
  2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, gli istituti e luoghi della cultura  statali  e  gli
uffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore
archeologico, storico, artistico  o  architettonico,  possono  essere
trasformati  in  soprintendenze  dotate  di  autonomia   scientifica,
finanziaria, organizzativa, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in
attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135.  A   ciascun
provvedimento e' allegato l'elenco delle soprintendenze  gia'  dotate
di autonomia. Nelle strutture di cui al primo  periodo  del  presente
comma, vi e' un amministratore  unico,  in  luogo  del  consiglio  di
amministrazione, da  affiancare  al  soprintendente,  con  specifiche
competenze gestionali e amministrative in materia  di  valorizzazione
del patrimonio culturale. I poli museali e gli istituti  e  i  luoghi
della cultura di cui al primo periodo svolgono, di regola,  in  forma
diretta i servizi di assistenza culturale e  di  ospitalita'  per  il
pubblico di cui all'articolo 117, comma  2,  lettere  a)  e  g),  del
Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del  regolamento  di
organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo ai sensi  della  normativa  vigente,  sono  abrogati  gli
articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.  368.  Con
il medesimo  regolamento  di  organizzazione  di  cui  al  precedente
periodo,  sono  altresi'  apportate  le  modifiche  al  decreto   del
Presidente della  Repubblica  29  maggio  2003,  n.  240,  necessarie
all'attuazione del comma 2. 
  4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.