Art. 15 Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, nelle more della definizione delle procedure di mobilita', le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale del comparto Scuola presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo possono essere prorogate fino al 31 agosto 2015, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni in caso di inquadramento nei ruoli del personale comandato. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per prevenire situazioni di emergenza e di grave degrado ed effettuare i connessi interventi non altrimenti differibili, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure di mobilita' con il passaggio diretto a domanda da parte del personale non dirigenziale in servizio presso amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che presentano situazioni di soprannumerarieta' rispetto alla dotazione organica o di eccedenza per ragioni funzionali. Tali procedure possono interessare in particolare profili con competenze tecniche specifiche in materia di beni culturali e paesaggistici. Il passaggio avviene previa selezione secondo criteri e nel rispetto dei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con conferma della situazione di soprannumerarieta' e di eccedenza da parte dell'amministrazione di provenienza. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 17.