Art. 16 
 
 
Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e  liquidazione  di
                       Promuovi Italia S.p.A. 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  risparmi  della  spesa  pubblica,  di
migliorare  la   promozione   dell'immagine   unitaria   dell'offerta
turistica nazionale e  favorirne  la  commercializzazione,  anche  in
occasione della Presidenza italiana del semestre europeo  e  di  EXPO
2015, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo  e'  trasformata  in  ente
pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo. 
  2. L'ENIT, nel  perseguimento  della  missione  di  promozione  del
turismo,  interviene  per  individuare,  organizzare,  promuovere   e
commercializzare  i  servizi  turistici,  culturali  ed  i   prodotti
enogastronomici, tipici e artigianali in  Italia  e  all'estero,  con
particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali. 
  3. L'ENIT ha autonomia  statutaria,  regolamentare,  organizzativa,
patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono gli organi il
presidente,  il  consiglio  di  amministrazione  e  il  collegio  dei
revisori dei conti. La sua attivita' e' disciplinata dalle  norme  di
diritto privato. L'ENIT stipula convenzioni con le Regioni, gli  enti
locali  ed  altri  enti  pubblici.  Fermo  restando  quanto  disposto
dall'articolo 37, comma  terzo,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le  attivita'  riferite  a  mercati
esteri  e  le  forme  di   collaborazione   con   le   rappresentanze
diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura
sono regolate da intese  stipulate  con  il  Ministero  degli  affari
esteri. 
  4. Fino all'insediamento degli organi dell'ente  trasformato  e  al
fine di accelerare il processo di trasformazione, l'attivita' di ENIT
prosegue nel regime  giuridico  vigente  e  le  funzioni  dell'organo
collegiale  di  amministrazione  sono  svolte   da   un   commissario
straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su  proposta  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, entro il 30 giugno 2014. 
  5. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto  si  provvede  all'approvazione  del  nuovo  statuto
dell'ENIT. Lo statuto, adottato in sede  di  prima  applicazione  dal
Commissario  di  cui  al  comma  4,  e'  approvato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  dei
beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo.  Il  presidente
dell'ENIT e' nominato con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
  6. Lo statuto dell'ENIT definisce i compiti  dell'ente  nell'ambito
delle finalita' di cui al comma 2 e prevede, tra l'altro, senza alcun
nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, l'istituzione  di  un
consiglio federale rappresentativo delle  agenzie  regionali  per  il
turismo e, in assenza di queste ultime, degli  uffici  amministrativi
competenti  per  il  turismo  in  ambito  regionale,   con   funzioni
progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi di  cui
al comma 3. I componenti del predetto consiglio non hanno diritto  ad
alcun compenso. Lo statuto stabilisce, altresi', che il consiglio  di
amministrazione sia composto, oltre che dal presidente dell'ENIT,  da
due membri nominati dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, di cui uno su designazione della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano,  e  l'altro  scelto  tra  gli  imprenditori  del
settore, nel rispetto della disciplina in materia di inconferibilita'
e incompatibilita' di incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni
di cui al decreto legislativo  8  aprile  2013,  n.  39.  Lo  statuto
provvede alla disciplina delle  funzioni  e  delle  competenze  degli
organismi   sopra   indicati   e   della   loro    durata,    nonche'
dell'Osservatorio nazionale del turismo. L'ENIT  puo'  avvalersi  del
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n.  1611,  e
successive modificazioni. 
  7. Tramite apposita convenzione triennale, con adeguamento  annuale
per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano,  e  il  presidente  dell'ENIT,  sono
definiti: 
    a) gli obiettivi specificamente attribuiti all'ENIT,  nell'ambito
della missione ad esso affidata ai sensi e  nei  termini  di  cui  ai
commi 2 e 6 del presente articolo; 
    b) i risultati attesi in un arco temporale determinato; 
    c) le modalita' degli eventuali finanziamenti statali e regionali
da accordare all'ENIT stessa; 
    d) le strategie per il miglioramento dei servizi; 
    e) le modalita' di verifica dei risultati di gestione; 
    f) le modalita' necessarie ad assicurare al Ministero dei beni  e
delle attivita' culturali e del turismo  la  conoscenza  dei  fattori
gestionali interni all'ENIT, tra cui l'organizzazione, i  processi  e
l'uso delle risorse. 
  8. Al personale dell'ENIT, come trasformato ai sensi  del  presente
articolo, continua ad  applicarsi,  fino  alla  individuazione  nello
statuto dello specifico  settore  di  contrattazione  collettiva,  il
contratto collettivo di lavoro dell'ENIT.  Entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il  Commissario
di cui al comma 4, sentite le  organizzazioni  sindacali,  adotta  un
piano di riorganizzazione del personale, individuando, sulla base  di
requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti dell'ENIT e
anche della prioritaria esigenza di  migliorare  la  digitalizzazione
del  settore  turistico  e  delle  attivita'  promo-commerciali,   la
dotazione organica dell'ente come trasformato ai sensi  del  presente
articolo, nonche' le unita' di personale  a  tempo  indeterminato  in
servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.A. da  assegnare  all'ENIT
come trasformata ai sensi del presente articolo. Il  piano,  inoltre,
prevede la riorganizzazione, anche tramite soppressione,  delle  sedi
estere di ENIT. 
  9. Dopo l'approvazione del piano di cui al comma 8, il personale  a
tempo  indeterminato  in  servizio  presso  ENIT  assegnato  all'ente
trasformato ai  sensi  del  presente  articolo  puo'  optare  per  la
permanenza presso quest'ultimo oppure per il passaggio  al  Ministero
dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  o  ad  altra
pubblica amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica  acquisisce  dall'ENIT  l'elenco
del personale interessato alla mobilita' e del personale in  servizio
presso ENIT non assegnato  all'ENIT  stessa  dal  medesimo  piano  di
riorganizzazione di cui al comma 8,  e  provvede,  mediante  apposita
ricognizione presso le  amministrazioni  pubbliche,  a  favorirne  la
collocazione,   nei   limiti   della   dotazione    organica    delle
amministrazioni destinatarie e con  contestuale  trasferimento  delle
relative risorse. Con decreto del Ministro per la  semplificazione  e
la  pubblica   amministrazione,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  si  provvede  all'assegnazione  del
personale presso le  amministrazioni  interessate  con  inquadramento
sulla base di apposite tabelle di  corrispondenza  approvate  con  il
medesimo   decreto.   Al   personale   trasferito,    che    mantiene
l'inquadramento  previdenziale  di   provenienza,   si   applica   il
trattamento  giuridico  ed  economico,  compreso  quello  accessorio,
previsto nei contratti  collettivi  vigenti  dell'amministrazione  di
destinazione. 
  10.  L'articolo  12  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.   35,
convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio  2005,  n.  80,  e
successive  modificazioni,  e'  abrogato.   Conseguentemente,   entro
sessanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il
Commissario di cui al  comma  4  pone  in  liquidazione  la  societa'
Promuovi Italia S.p.A. secondo le disposizioni del Codice Civile. 
  11. Tutti gli atti connessi alle operazioni  di  trasformazione  in
ente pubblico economico di ENIT e alla  liquidazione  della  societa'
Promuovi Italia S.p.A. sono esclusi da ogni tributo e diritto,  fatta
eccezione per l'IVA, e vengono effettuati in  regime  di  neutralita'
fiscale. 
  12. Dall'attuazione del presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.