Art. 25 
 
          (Semplificazione per i soggetti con invalidita') 
 
  1. All'articolo 330, comma 5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  dopo  le  parole:  "laurea  in
ingegneria"  sono  inserite   le   seguenti:   ",   nonche'   da   un
rappresentante  designato   delle   Associazioni   di   persone   con
invalidita' esperto in materia. La partecipazione del  rappresentante
di queste ultime e' comunque a titolo gratuito". 
  2. All'articolo 119, comma 4, lettera a), del  decreto  legislativo
30 aprile  1992,  n.  285,  recante  nuovo  codice  della  strada,  e
successive modificazioni e integrazioni, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  "Qualora,  all'esito  della  visita  di  cui   al
precedente periodo, la commissione medica locale  certifichi  che  il
conducente presenti situazioni di mutilazione  o  minorazione  fisica
stabilizzate e non suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle
prescrizioni o delle limitazioni in atto,  i  successivi  rinnovi  di
validita' della patente di guida posseduta potranno  essere  esperiti
secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo  la  durata  di  cui
all'articolo 126, commi 2, 3 e 4.". 
  3. All'articolo 381,  comma  5,  terzo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le  parole:  "Il
comune puo' inoltre stabilire" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Il
comune inoltre stabilisce"; dopo le parole: "n. 503, e"  e'  inserita
la parola: "puo'". 
  4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla  legge
27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  2  dell'articolo  2,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1)   la   parola   "novanta"   e'   sostituita   dalla   parola
"quarantacinque"; 
      2) le parole "ai soli  fini  previsti  dall'articolo  33  della
stessa legge" sono sostituite dalle seguenti: "ai soli fini  previsti
dagli articoli 21 e  33  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104  e
dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151". 
    b) al comma 3-bis dell'articolo 2,  la  parola  "centottanta"  e'
sostituita dalla parola "novanta"; 
    c) dopo il comma 3-ter dell'articolo 2, e' inserito  il  seguente
comma: "3-quater . Ai fini  delle  agevolazioni  lavorative  previste
dagli articoli 21 e 33  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e
dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  la
Commissione   medica   competente,    previa    richiesta    motivata
dell'interessato,  e'  autorizzata  a   rilasciare   un   certificato
provvisorio al  termine  della  visita.  Il  certificato  provvisorio
produce effetto fino all'emissione  dell'accertamento  definitivo  da
parte della Commissione medica dell'INPS .". 
  5. Ai minori gia' titolari di indennita' di frequenza, che  abbiano
provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i  sei
mesi antecedenti il compimento della maggiore eta', sono riconosciute
in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di  eta',  le
prestazioni erogabili agli invalidi  maggiorenni.  Rimane  fermo,  al
raggiungimento della maggiore eta', l'accertamento  delle  condizioni
sanitarie  e  degli  altri  requisiti  previsti  dalla  normativa  di
settore. 
  6.  Ai  minori  titolari  dell'indennita'  di  accompagnamento  per
invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio  1980,  n.  18,  ovvero
dell'indennita' di accompagnamento per  ciechi  civili  di  cui  alla
legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27  maggio  1970,  n.  382,
ovvero dell'indennita' di comunicazione di cui all'articolo  4  della
legge 21 novembre 1988, n.  508,  nonche'  ai  soggetti  riconosciuti
dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma 1, del
decreto-legge 1 luglio 2009,  n.  78,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti  dalle  patologie  di  cui
all'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
sono  attribuite  al  compimento  della  maggiore  eta',   e   previa
presentazione della domanda in  via  amministrativa,  le  prestazioni
economiche  erogabili  agli  invalidi  maggiorenni,  senza  ulteriori
accertamenti sanitari, ferma  restando  la  sussistenza  degli  altri
requisiti previsti dalla normativa di settore. 
  7. All'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
le parole "che hanno ottenuto il  riconoscimento  dell'indennita'  di
accompagnamento o di comunicazione" sono soppresse. 
  8. All'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,
il primo periodo e' soppresso. 
  9. All'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e'  aggiunto
in fine il seguente comma: 
  "2-bis. La persona handicappata affetta  da  invalidita'  uguale  o
superiore all'80% non e' tenuta a  sostenere  la  prova  preselettiva
eventualmente prevista.".