Art. 27 
 
(Disposizioni  di  semplificazione  e  razionalizzazione  in  materia
                             sanitaria) 
 
  1. All'articolo 3, del decreto legge 13  settembre  2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 2, lettera  a),  primo  periodo,  dopo  le  parole  "di
garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni
sanitarie" sono aggiunte le seguenti: "nei limiti delle  risorse  del
fondo stesso"; 
  b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, le  parole  "in  misura
definita in sede di contrattazione collettiva" sono sostituite  dalle
seguenti: "nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di
cui alla lettera b)"; 
  c) al comma 4, primo periodo, le parole "  Per  i  contenuti"  sono
sostituite dalle  seguenti:  "Nel  rispetto  dell'ambito  applicativo
dell'articolo 3, comma 5, lettera e)  del  decreto  legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, per i contenuti". 
  2. All'articolo 8-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, il comma 3 e' abrogato. 
  3.  All'articolo  7,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.  44,  le  parole  "  da
quaranta" sono sostituite dalle seguenti: " da trenta". 
  4. Al trentesimo  giorno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, i componenti in carica del Consiglio  superiore  di
sanita' decadono automaticamente.  Entro  il  medesimo  termine,  con
decreto del Ministro della salute il Consiglio superiore  di  sanita'
e' ricostituito nella composizione di cui all'articolo  7,  comma  1,
del decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo  2013,  n.  44,
come modificato dal comma 3 del presente articolo.