Art. 28 (Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese) 1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto, l'importo del diritto annuale a carico delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e' ridotto del cinquanta per cento.