Art. 28 
 
(Riduzione del diritto annuale dovuto  alle  camere  di  commercio  a
                        carico delle imprese) 
 
  1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in
vigore del presente decreto, l'importo del diritto annuale  a  carico
delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.
580 e' ridotto del cinquanta per cento.