ART. 18 
 
   (Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi) 
 
  1.  Ai  soggetti  titolari  di  reddito  d'impresa  che  effettuano
investimenti in beni strumentali nuovi compresi  nella  divisione  28
della  tabella  ATECO,  di  cui  al   provvedimento   del   Direttore
dell'Agenzia  delle  entrate  16  novembre  2007,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture
produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30  giugno  2015,
e' attribuito un credito d'imposta nella  misura  del  15  per  cento
delle  spese  sostenute  in  eccedenza  rispetto  alla  media   degli
investimenti in beni  strumentali  compresi  nella  suddetta  tabella
realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facolta'  di
escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e'
stato maggiore. 
  2. Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in  attivita'
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,  anche  se
con  un'attivita'  d'impresa  inferiore  ai  cinque  anni.  Per  tali
soggetti la  media  degli  investimenti  in  beni  strumentali  nuovi
compresi nella divisione 28 della tabella  ATECO  da  considerare  e'
quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta
precedenti a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto-legge  o  a  quello  successivo,  con  facolta'  di
escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e'
stato maggiore. Per le imprese costituite successivamente  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto-legge il credito  d'imposta
si applica con riguardo  al  valore  complessivo  degli  investimenti
realizzati in ciascun periodo d'imposta. 
  3. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di  importo
unitario inferiore a 10.000 euro. 
  4. Il credito d'imposta va  ripartito  nonche'  utilizzato  in  tre
quote annuali di pari importo  e  indicato  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e
nelle  dichiarazioni  dei  redditi  relative  ai  periodi   d'imposta
successivi nei quali il credito e' utilizzato. Esso non concorre alla
formazione  del  reddito  ne'  della  base  imponibile   dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni.  Il
credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, e non e' soggetto al  limite  di  cui  al
comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  La
prima quota annuale e' utilizzabile a decorrere dal  1°  gennaio  del
secondo periodo di imposta  successivo  a  quello  in  cui  e'  stato
effettuato l'investimento. I  fondi  occorrenti  per  la  regolazione
contabile  delle  compensazioni  esercitate  ai  sensi  del   periodo
precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa  nello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  il
successivo trasferimento sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia
delle Entrate - Fondi di bilancio. 
  5. I soggetti  titolari  di  attivita'  industriali  a  rischio  di
incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  21
settembre 2005, n. 238, possono usufruire del credito d'imposta  solo
se e' documentato l'adempimento degli obblighi e  delle  prescrizioni
di cui al citato decreto. 
  6. Il credito d'imposta e' revocato: 
    a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto  degli
investimenti a finalita' estranee all'esercizio di impresa prima  del
secondo periodo di imposta successivo all'acquisto; 
    b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il
termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in  strutture  produttive
situate al di fuori  dello  Stato,  anche  appartenenti  al  soggetto
beneficiario dell'agevolazione. 
  7. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma
6 e' versato entro il termine per il versamento a saldo  dell'imposta
sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si  verificano  le
ipotesi ivi indicate. 
  8.  Qualora,  a  seguito  dei  controlli,  si  accerti   l'indebita
fruizione, anche parziale,  del  credito  d'imposta  per  il  mancato
rispetto delle  condizioni  richieste  dalla  norma  ovvero  a  causa
dell'inammissibilita'  dei  costi  sulla  base  dei  quali  e'  stato
determinato l'importo fruito, l'Agenzia  delle  entrate  provvede  al
recupero del relativo importo, maggiorato  di  interessi  e  sanzioni
secondo legge. 
  9. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  204
milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017  e
2018, e 204 milioni di euro per l'anno  2019,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione della  quota  nazionale  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo
1,  comma  6,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147.  Ai  sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi  scostamenti  rispetto  alle  previsioni,  il
Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede
alla riduzione della  dotazione  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione in modo da garantire la compensazione  degli  effetti  dello
scostamento finanziario riscontrato, su  tutti  i  saldi  di  finanza
pubblica e, conseguentemente, il CIPE provvede alla  riprogrammazione
degli  interventi  finanziati  a  valere  sul  Fondo.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze  riferisce  alle  Camere  con  apposita
relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle
misure di cui al precedente periodo.