ART. 19 (Modifiche alla disciplina ACE- aiuto crescita economica) 1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Per le societa' le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta e' incrementata del 40 per cento. Per i periodi d'imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio e' determinata senza tenere conto del suddetto incremento."; b) al comma 4, dopo le parole: "periodi d'imposta successivi" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "ovvero si puo' fruire di un credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.". 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle societa' la cui ammissione alla quotazione avviene dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017, 112,3 milioni di euro nel 2018, 140,7 milioni di euro nel 2019, 146,4 milioni di euro nel 2020 e 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede come segue: a) mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'importo di 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018; b) mediante aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, disposto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021; il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.