ART. 19
(Modifiche alla disciplina ACE- aiuto crescita economica)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Per le
societa' le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati di Stati
membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il
periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due
successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a
quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a
quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta e' incrementata del 40
per cento. Per i periodi d'imposta successivi la variazione in
aumento del capitale proprio e' determinata senza tenere conto del
suddetto incremento.";
b) al comma 4, dopo le parole: "periodi d'imposta successivi"
sono aggiunte, in fine, le seguenti: "ovvero si puo' fruire di un
credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di
cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Il credito d'imposta e' utilizzato in diminuzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e va ripartito in
cinque quote annuali di pari importo.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle
societa' la cui ammissione alla quotazione avviene dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e sono subordinate alla
preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico. La
disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha effetto a decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,3 milioni
di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro
nel 2017, 112,3 milioni di euro nel 2018, 140,7 milioni di euro nel
2019, 146,4 milioni di euro nel 2020 e 148,3 milioni di euro a
decorrere dal 2021, si provvede come segue:
a) mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo
1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'importo di
27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3
milioni di euro nel 2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018;
b) mediante aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, disposto
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018, dell'aliquota
dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche'
dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui
all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da
determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di
euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di
euro a decorrere dal 2021; il provvedimento e' efficace dalla data di
pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.