ART. 21
(Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie)
1. Al comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, dopo le parole: "sistemi multilaterali di negoziazione
emessi da societa' diverse dalle prime," sono aggiunte le seguenti:
"o, qualora tali obbligazioni e titoli similari e cambiali
finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o piu' investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58";
2. Il comma 9-bis dell'articolo 32 del decreto legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e' sostituito dal seguente:
"9-bis. La ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si
applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari e delle cambiali finanziarie corrisposti a organismi di
investimento collettivo del risparmio, istituiti in Italia o in uno
Stato membro dell'Unione europea, il cui patrimonio sia investito in
misura superiore al 50 per cento in tali titoli e le cui quote siano
detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La
composizione del patrimonio e la tipologia di investitori deve
risultare dal regolamento dell'organismo. La medesima ritenuta non si
applica agli interessi e altri proventi corrisposti a societa' per la
cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n.
130, emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e
il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento
in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.".