ART. 22
(Misure a favore del credito alle imprese)
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi
e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine
alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri
dell'Unione europea, imprese di assicurazione costituite e
autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione
europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che non
fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorche' privi di soggettivita'
tributaria, costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dell'articolo 15, dopo le parole: "le cessioni di
credito stipulate in relazione a tali finanziamenti," sono inserite
le seguenti: "nonche' alle successive cessioni dei relativi contratti
o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi";
b) dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:
"ART. 17-bis
(Altre operazioni ammesse a fruire dell'agevolazione).
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano altresi'
alle operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia
stabilita in piu' di diciotto mesi poste in essere dalle societa' di
cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, nonche'
da imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di
normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di
investimento collettivo del risparmio costituiti negli Stati membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Non configura esercizio nei confronti del pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
l'operativita', diversa dal rilascio di garanzie, effettuata
esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone
fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2,
paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese di
assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente
legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS. I
soggetti di cui al comma 2-bis inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche
nonche' ogni altro dato e documento richiesto, e partecipano alla
centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito
dalla Banca d'Italia.".
4. L'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola: "derivati" sono inserite le seguenti: "e
finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle
persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2,
paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione europea";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di
finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle
persone fisiche e dalle microimprese, l'IVASS stabilisce condizioni e
limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o
da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni;
b) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a)
trattenga un significativo interesse economico nell'operazione fino
alla scadenza dell'operazione;
c) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi
dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi,
in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;
d) l'impresa sia dotata di un adeguato livello di
patrimonializzazione.".
5. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera k), dopo la parola "crediti"
sono inserite le seguenti: ", inclusi quelli erogati a valere sul
patrimonio dell'OICR,";
b) all'articolo 8, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Gli OICR che investono in crediti partecipano alla Centrale
dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca
d'Italia.".
6. Alla legge del 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
"1-ter. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3
possono concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi
dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite
dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o
da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, i quali possono svolgere altresi' i compiti
indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c);
b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei
finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come
definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a)
trattenga un significativo interesse economico nell'operazione, nel
rispetto delle modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione
della Banca d'Italia.";
b) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: "I crediti relativi a
ciascuna operazione" sono inserite le seguenti: "(per tali
intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore o dei
debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato dalla societa' di
cui al comma 1 nel contesto dell'operazione), i relativi incassi e le
attivita' finanziarie acquistate con i medesimi";
c) all'articolo 3, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da
quelli di cui al comma 2 sui conti delle societa' di cui al comma 1
aperti presso la banca depositaria ovvero presso i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera c), dove vengono accreditate le
somme corrisposte dai debitori ceduti nonche' ogni altra somma pagata
o comunque di spettanza della societa' ai sensi delle operazioni
accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di
cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione.
Tali somme possono essere utilizzate dalle societa' di cui al comma 1
esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti
di cui al comma 2 e dalle controparti dei contratti derivati con
finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli
ceduti, nonche' per il pagamento degli altri costi dell'operazione.
In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui
al titolo IV del testo unico bancario, nonche' di procedure
concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in
corso di procedura non sono soggette a sospensione dei pagamenti e
vengono immediatamente e integralmente restituite alla societa' senza
la necessita' di deposito di domanda di ammissione al passivo o di
rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione di
somme.";
d) all'articolo 3, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
"2-ter. Sui conti correnti dove vengono accreditate le somme
incassate per conto delle societa' di cui al comma 1 corrisposte dai
debitori ceduti - aperti dai soggetti che svolgono nell'ambito di
operazioni di cartolarizzazione dei crediti, anche su delega dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati
nell'articolo 2, comma 3, lettera c), non sono ammesse azioni da
parte dei creditori di tali soggetti se non per l'eccedenza delle
somme incassate e dovute alle societa' di cui al comma 1. In caso di
avvio nei confronti di tali soggetti di procedimenti concorsuali, le
somme accreditate su tali conti e quelle affluite in corso di
procedura, per un importo pari alle somme incassate e dovute alle
societa' di cui al comma 1, vengono immediatamente e integralmente
restituite alle societa' di cui al comma 1 senza la necessita' di
deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di
fuori dei piani riparto o di restituzione di somme.";
e) all'articolo 5, comma 2-bis, le parole: "comma 1-bis," sono
soppresse;
f) all'articolo 7, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
"2-quater. La presente legge si applica altresi' alle operazioni di
cartolarizzazione di crediti sorti dalla concessione di uno o piu'
finanziamenti da parte della societa' emittente i titoli. Nel caso di
operazioni realizzate mediante concessione di finanziamenti, i
richiami al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti,
rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore e
i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti ai soggetti
finanziati. A tali operazioni si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7.
2-quinquies. Dalla data certa dell'avvenuta erogazione, anche in
parte, del finanziamento relativo alle operazioni di
cartolarizzazione di cui al comma 2-quater, sui crediti sorti e sulle
somme corrisposte dai debitori sono ammesse azioni soltanto a tutela
dei diritti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b).
2-sexies. Nelle operazioni di cui al comma 2-quater i titoli emessi
dalle societa' per finanziare l'erogazione dei finanziamenti o
l'acquisto dei crediti sono destinati ad investitori qualificati ai
sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
2-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, in aggiunta
agli altri obblighi previsti dalla presente legge, verificano la
correttezza delle operazioni poste in essere ai sensi del comma 2-
quater e la conformita' delle stesse alla normativa applicabile.".
7. L'articolo 11, comma 3-quater, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, e' abrogato.