ART. 24
(Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del
sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione
e consumo)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i corrispettivi tariffari di
trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica nonche' quelli
a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3,
comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri
ai sensi dell' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre
2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al
consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri
relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto
salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge
23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i sistemi di
cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni,
nonche' per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del
medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014,
i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al
comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano
sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in
misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti
sull'energia prelevata dalla rete.
3. Per i sistemi efficienti di utenza, di cui al comma 1
dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e
successive modificazioni, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre
2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di
cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano
sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in
misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti
sull'energia prelevata dalla rete.
4. Al fine di non ridurre l'entita' complessiva dei consumi
soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, a decorrere dal
1° gennaio 2016, le quote di cui al comma 3 possono essere
aggiornate, con decreti del Ministro dello sviluppo economico.
5. Per il raggiungimento delle finalita' di cui ai commi 2 e 3,
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia
consumata e non prelevata dalla rete.
6. In via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, per le reti e i
sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare
l'energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di
maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura
degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a
quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3.
7. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dall'
Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in
attuazione dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e
successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto legislativo
30 maggio 2008, n. 115, e successive modifidazioni, per le parti
compatibili con le disposizioni dei precedenti commi.