ART. 26 
 
(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricita' prodotta  da
                       impianti fotovoltaici) 
 
  1. Al fine di ottimizzare la gestione  dei  tempi  di  raccolta  ed
erogazione degli incentivi e  favorire  una  migliore  sostenibilita'
nella politica di  supporto  alle  energie  rinnovabili,  le  tariffe
incentivanti  sull'energia  elettrica  prodotta  da  impianti  solari
fotovoltaici,  riconosciute  in  base  all'articolo  7  del   decreto
legislativo n. 387 del 2003 e all'articolo 25, comma 10, del  decreto
legislativo n. 28 del 2011 sono erogate secondo le modalita' previste
dal presente articolo. 
  2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il  Gestore  dei  servizi
energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui  al  comma  1,
con rate mensili costanti, in misura  pari  al  90  per  cento  della
producibilita' media annua stimata  di  ciascun  impianto,  nell'anno
solare di produzione ed effettua il  conguaglio,  in  relazione  alla
produzione effettiva, entro il 30  giugno  dell'anno  successivo.  Le
modalita' operative sono definite  dal  GSE  entro  15  giorni  dalla
pubblicazione del  presente  decreto  e  approvate  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico. 
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2015,  la  tariffa  incentivante  per
l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200
kW e' rimodulata secondo la percentuale di riduzione  indicata  nella
tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto ed e'  erogata  per
un periodo di 24 anni, decorrente  dall'entrata  in  esercizio  degli
impianti. 
  4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 5  luglio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012,  le  riduzioni  di  cui
all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola  componente
incentivante, calcolata secondo le modalita' di cui  all'articolo  5,
comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto. 
  5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4
puo' accedere a finanziamenti bancari per  un  importo  massimo  pari
alla differenza tra l'incentivo gia' spettante al 31 dicembre 2014  e
l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4.  Tali  finanziamenti
possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente,  sulla  base
di  apposite  convenzioni  con  il  sistema  bancario,  di  provvista
dedicata o di garanzia concessa,  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.A (Cdp) a valere sui  fondi  di  cui  al  comma  7,  lettera  a),
dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 30  settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n
326. L'esposizione di Cdp e'  garantita  dallo  Stato  ai  sensi  del
articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  secondo
criteri e modalita' stabiliti con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze. 
  6. Le Regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte  di
competenza, alla durata dell'incentivo come rimodulata ai  sensi  dei
commi 3 e 4 la validita' temporale dei permessi rilasciati,  comunque
denominati,  per  la  costruzione  e   l'esercizio   degli   impianti
fotovoltaici  ricadenti  nel  campo  di  applicazione  del   presente
articolo. 
  7.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  3  a  6  non  trovano
applicazione in ipotesi in cui i titolari degli impianti fotovoltaici
di potenza nominale superiore a 200 kW optino per  una  riduzione  di
una quota pari all'8 per cento dell'incentivo riconosciuto alla  data
di entrata in  vigore  del  presente  decreto-legge,  per  la  durata
residua  del  periodo  di  incentivazione.  L'opzione   deve   essere
esercitata e comunicata al GSE SpA entro il 30  novembre  2014  e  la
riduzione dell'incentivo decorre dal 1° gennaio 2015.