ART. 26
(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricita' prodotta da
impianti fotovoltaici)
1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed
erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilita'
nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe
incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari
fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto
legislativo n. 387 del 2003 e all'articolo 25, comma 10, del decreto
legislativo n. 28 del 2011 sono erogate secondo le modalita' previste
dal presente articolo.
2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi
energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1,
con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della
producibilita' media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno
solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla
produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le
modalita' operative sono definite dal GSE entro 15 giorni dalla
pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del
Ministro dello sviluppo economico.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per
l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200
kW e' rimodulata secondo la percentuale di riduzione indicata nella
tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto ed e' erogata per
un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli
impianti.
4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui
all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente
incentivante, calcolata secondo le modalita' di cui all'articolo 5,
comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto.
5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4
puo' accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari
alla differenza tra l'incentivo gia' spettante al 31 dicembre 2014 e
l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti
possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base
di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista
dedicata o di garanzia concessa, dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.A (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a),
dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n
326. L'esposizione di Cdp e' garantita dallo Stato ai sensi del
articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo
criteri e modalita' stabiliti con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Le Regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di
competenza, alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi dei
commi 3 e 4 la validita' temporale dei permessi rilasciati, comunque
denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti
fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente
articolo.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 non trovano
applicazione in ipotesi in cui i titolari degli impianti fotovoltaici
di potenza nominale superiore a 200 kW optino per una riduzione di
una quota pari all'8 per cento dell'incentivo riconosciuto alla data
di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata
residua del periodo di incentivazione. L'opzione deve essere
esercitata e comunicata al GSE SpA entro il 30 novembre 2014 e la
riduzione dell'incentivo decorre dal 1° gennaio 2015.