ART. 28
(Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non
interconnesse)
1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2014, n. 9, con
riferimento alla progressiva copertura del fabbisogno delle isole
minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili,
l'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto -
legge, adotta una revisione della regolazione dei sistemi elettrici
integrati insulari di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991,
n.10, che sia basata esclusivamente su criteri di costi efficienti e
che sia di stimolo all'efficienza energetica nelle attivita' di
distribuzione e consumo finale di energia, anche valutando soluzioni
alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilita' economica
ed ambientale del servizio.