ART. 29
(Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello
Stato)
1. Il regime tariffario speciale al consumo di RFI - Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e' applicato a decorrere dal 1°
gennaio 2015 ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i
trasporti rientranti nel servizio universale. Con decreto del
Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto - legge, sentite
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici e
l'Autorita' per i trasporti, sono definite le modalita' di
individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione del
regime. Il decreto viene aggiornato con cadenza biennale, seguendo le
medesime modalita' previste per la sua adozione .
2. Fino all'entrata in operativita' delle modalita' di
individuazione dei consumi di cui al comma 1, la componente
tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime
tariffario speciale di cui al medesimo comma 1, e' ridotta sulla
parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh di un importo di 120
milioni di euro.
3. E' fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti
dall'applicazione della presente disposizione sui prezzi e sui
pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale. L'Autorita'
per i trasporti vigila sull'osservanza della disposizione di cui al
primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e vigila
altresi' sulla corretta applicazione della norma sul mercato.