ART. 30
(Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di
interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili)
1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e'
inserito il seguente:
«ART. 7-bis
(Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione
di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti
rinnovabili)
1. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la
connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11
dell'articolo 6, viene effettuata utilizzando un modello unico
approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che
sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori
di rete e dal GSE SpA. Con riferimento alle comunicazioni di
competenza del Comune, di cui agli articoli 6, comma 11, e 7, commi
1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente:
a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per
presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la
descrizione sommaria dell'intervento;
b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della
documentazione rilasciata dal progettista circa la conformita'
dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.
2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1
sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorita'
competenti effettuano i controlli sulla veridicita' delle predette
dichiarazioni, applicando le sanzioni previste dall'articolo 76 del
medesimo decreto.
3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi di
assenso, comunque denominati, l'interessato puo':
a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero
b) richiedere allo sportello unico per l'edilizia di acquisirli
d'ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo
scopo. In tale caso, il Comune provvede entro il termine di
quarantacinque giorni dalla presentazione della comunicazione,
decorsi inutilmente i quali si applica l'articolo 20, comma 5-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
L'inizio dei lavori e' sospeso fino all'acquisizione dei medesimi
atti. Lo sportello unico per l'edilizia comunica tempestivamente
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.
4. I soggetti destinatari della comunicazione resa con il modello
unico di cui al comma 8 non possono richiedere documentazione
aggiuntiva.
5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa
sull'energia elettrica, l'installazione di impianti solari
fotovoltaici e termici con le modalita' di cui all'articolo 11, comma
3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non ricadenti
fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non e' subordinata
all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque
denominati.».
2. Dopo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011
e' inserito il seguente:
«ART. 8-bis
(Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano)
1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa
sul gas naturale, per l'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle
relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture
connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6. A
tali fini si utilizza:
a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di
capacita' produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma
2, non superiore a 100 standard metri cubi/ora, nonche' per le opere
di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione
alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia
elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione
delle matrici biologiche in ingresso;
b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui alla
lettera a).
2. Nel comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003 n. 387, dopo la parola "biomassa, sono inserite le
seguenti: ", ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per
produzione di biometano di nuova costruzione,".