ART. 30 
 
(Semplificazione  amministrativa  e  di  regolazione  a   favore   di
 interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili) 
 
  1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e'
inserito il seguente: 
 
                             «ART. 7-bis 
 
(Semplificazione delle procedure autorizzative per  la  realizzazione
di interventi di efficienza energetica e  piccoli  impianti  a  fonti
                            rinnovabili) 
 
  1. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la  realizzazione,  la
connessione e l'esercizio degli impianti  di  produzione  di  energia
elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11
dell'articolo  6,  viene  effettuata  utilizzando  un  modello  unico
approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita  l'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e  il  gas  ed  il  sistema  idrico,   che
sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai  gestori
di rete  e  dal  GSE  SpA.  Con  riferimento  alle  comunicazioni  di
competenza del Comune, di cui agli articoli 6, comma 11, e  7,  commi
1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente: 
    a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia  titolo  per
presentare  la  comunicazione,   l'indirizzo   dell'immobile   e   la
descrizione sommaria dell'intervento; 
    b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso  della
documentazione  rilasciata  dal  progettista  circa  la   conformita'
dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore. 
  2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1
sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e  le  autorita'
competenti effettuano i controlli sulla  veridicita'  delle  predette
dichiarazioni, applicando le sanzioni previste dall'articolo  76  del
medesimo decreto. 
  3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi  di
assenso, comunque denominati, l'interessato puo': 
    a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero 
  b) richiedere allo sportello unico  per  l'edilizia  di  acquisirli
d'ufficio, allegando la documentazione strettamente  necessaria  allo
scopo.  In  tale  caso,  il  Comune  provvede  entro  il  termine  di
quarantacinque  giorni  dalla  presentazione   della   comunicazione,
decorsi inutilmente i quali si applica l'articolo  20,  comma  5-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380.
L'inizio dei lavori e' sospeso  fino  all'acquisizione  dei  medesimi
atti. Lo sportello  unico  per  l'edilizia  comunica  tempestivamente
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. 
  4. I soggetti destinatari della comunicazione resa con  il  modello
unico di  cui  al  comma  8  non  possono  richiedere  documentazione
aggiuntiva. 
  5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia  di  accisa
sull'energia   elettrica,   l'installazione   di   impianti    solari
fotovoltaici e termici con le modalita' di cui all'articolo 11, comma
3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non  ricadenti
fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere  b)  e  c),  del
decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  non  e'  subordinata
all'acquisizione  di  atti  amministrativi   di   assenso,   comunque
denominati.». 
  2. Dopo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del  2011
e' inserito il seguente: 
 
                             «ART. 8-bis 
 
      (Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano) 
 
  1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia  di  accisa
sul  gas  naturale,   per   l'autorizzazione   alla   costruzione   e
all'esercizio degli impianti  di  produzione  di  biometano  e  delle
relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le  infrastrutture
connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli  5  e  6.  A
tali fini si utilizza: 
  a) la procedura abilitativa semplificata per i  nuovi  impianti  di
capacita' produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21,  comma
2, non superiore a 100 standard metri cubi/ora, nonche' per le  opere
di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione
alla produzione di biometano di impianti  di  produzione  di  energia
elettrica alimentati a biogas, gas di discarica,  gas  residuati  dai
processi di depurazione, che  non  comportano  aumento  e  variazione
delle matrici biologiche in ingresso; 
  b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli  di  cui  alla
lettera a). 
  2. Nel comma 4-bis dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003 n. 387, dopo la  parola  "biomassa,  sono  inserite  le
seguenti: ", ivi inclusi gli impianti a biogas  e  gli  impianti  per
produzione di biometano di nuova costruzione,".