ART. 31
(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli
interessi)
1. Il comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
"2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione, con
periodicita' non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi
maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo.
Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento e'
assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicita'
nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati
il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto
per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso
dell'anno il conteggio degli interessi e' comunque effettuato il 31
dicembre".
2. Fino all'entrata in vigore della delibera del CICR prevista dal
comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, continua ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio
2000, recante "Modalita' e criteri per la produzione di interessi
sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attivita' bancaria e finanziaria (art. 120, comma
2, del Testo unico bancario, come modificato dall'art. 25 del d.lgs.
342/99)", fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente
articolo.
3. La periodicita' di cui al comma 2 dell'articolo 120 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica comunque ai
contratti conclusi dopo che sono decorsi due mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto; i contratti in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi nei
due mesi successivi sono adeguati entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con l'introduzione di
clausole conformi alla predetta periodicita', ai sensi dell'articolo
118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.