ART. 32
(Garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni non di
mercato)
1. Al fine di rafforzare il supporto all'export e
all'internazionalizzazione delle imprese, nonche' di assicurare
certezza e trasparenza al rapporto tra lo Stato e Sace S.p.A. in
materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato,
all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
"9-bis. La garanzia dello Stato per rischi non di mercato puo'
altresi' operare in favore di Sace S.p.A. rispetto ad operazioni
riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero
societa' di rilevante interesse nazionale in termini di livelli
occupazionali, di entita' di fatturato o di ricadute per il sistema
economico produttivo del Paese, che sono in grado di determinare in
capo a Sace S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso singole
controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione.
In tal caso, la garanzia opera a copertura di eventuali perdite
eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare massimo di
capacita', compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili
in garanzia. Tale garanzia e' rilasciata a prima domanda, con
rinuncia all'azione di regresso su Sace S.p.A., e' onerosa e conforme
con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di
assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di
Sace S.p.a., la garanzia e' rilasciata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto conto della dotazione del
fondo, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza
di un elevato rischio di concentrazione e alla congruita' del premio
riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass e' espresso entro 15
giorni dalla relativa richiesta. E' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo a
copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente
disposizione, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per
l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma
6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Tale fondo e'
ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da Sace S.p.A., che
a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, e' definito l'ambito di applicazione della presente
disposizione.
9-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro
quarantadnque giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, stipula con Sace S.p.A. uno schema di convenzione che
disciplina lo svolgimento dell'attivita' assicurativa per rischi non
di mercato di cui ai commi 9 e 9-bis, e specificamente il
funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis, ivi inclusi i
parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la
ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di
quantificazione del premio riconosciuto allo Stato, nonche' il
livello minimo di patrimonializzazione che Sace S.p.A e' tenuta ad
assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di
misurazione. La convenzione ha una durata di dieci anni. Lo schema di
convenzione e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Ai
fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero
dell'economia e delle finanze puo' affidare a societa' di provata
esperienza e capacita' operativa nazionali ed estere un incarico di
studio, consulenza, valutazione e assistenza operativa, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.".
3. Lo schema di convenzione di cui all'articolo 9-ter) della legge
24 novembre 2003, n.326, e' approvato entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.