Art. 11 
 
 
      Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia 
 
  1. L'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico,
nel rispetto delle esigenze di sicurezza dei sistemi, in coerenza con
gli obiettivi nazionali e comunitari, di  medio  e  lungo  termine  e
relative traiettorie, in materia di energia e clima, contemperando  i
costi e i benefici  connessi  e  su  indirizzo  del  Ministero  dello
sviluppo economico per quanto riguarda le lettere c), d), e)  ed  f),
provvede: 
    a) previa valutazione dei potenziali di  aumento  dell'efficienza
energetica delle infrastrutture per il gas e  l'energia  elettrica  e
comunque entro il 30 giugno 2015 e tenuto conto  di  quanto  previsto
alla lettera c), ad introdurre nelle regolazione della  remunerazione
delle attivita' di sviluppo e gestione delle  reti  di  trasmissione,
trasporto e distribuzione, specifiche misure per eliminare  eventuali
componenti che possono pregiudicare l'efficienza e per promuovere  la
responsabilizzazione degli operatori di rete  verso  lo  sfruttamento
del potenziale di efficienza esistente,  di  cui  tener  conto  nella
programmazione degli interventi previsti nei piani di sviluppo  delle
infrastrutture; 
    b) ove necessario, ad aggiornare entro il  termine  di  cui  alla
lettera a) la disciplina di accesso e uso della  rete  elettrica,  al
fine di garantire la conformita' agli allegato 6  e  7  del  presente
decreto; 
    c)  a  verificare  ed  eventualmente  aggiornare  le  misure   di
attuazione  di  quanto  disposto  dall'articolo  17,   comma   4,   e
dall'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 marzo  2011,
n. 28, al fine di sostenere  la  diffusione  efficiente  delle  fonti
rinnovabili e della generazione distribuita; 
    d) in coerenza con le disposizioni di  cui  all'articolo  11  del
decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  5  luglio  2012  e
all'articolo 25 del decreto del Ministro dello sviluppo  economico  6
luglio  2012,  a  consentire  la  partecipazione  della   generazione
distribuita, delle fonti rinnovabili,  della  cogenerazione  ad  alto
rendimento e della domanda al mercato  dell'energia  e  dei  servizi,
stabilendo i requisiti e le modalita' di partecipazione delle singole
unita' di consumo e di produzione; 
    e) fatte salve le restrizioni di carattere tecnico  insite  nella
gestione delle reti, a regolare l'accesso e la  partecipazione  della
domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di
sistema, definendo le  modalita'  tecniche  con  cui  i  gestori  dei
sistemi di trasmissione e distribuzione organizzano la partecipazione
dei fornitori di servizi e dei consumatori, inclusi  gli  aggregatori
di unita' di consumo ovvero di unita'  di  consumo  e  di  unita'  di
produzione, sulla base dei requisiti tecnici di detti mercati e delle
capacita' di gestione della domanda e degli aggregati; 
    f) ad adottare  disposizioni  affinche',  nei  vincoli  derivanti
dalle esigenze di sicurezza, il dispacciamento dell'energia elettrica
sia effettuato  con  precedenza,  a  parita'  di  offerta  economica,
nell'ordine, a fonti rinnovabili non programmabili, altri impianti da
fonti rinnovabili e impianti di cogenerazione ad alto rendimento. 
  2. L'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  ed  i  servizi
idrici, entro il 31 dicembre di ogni  anno,  a  decorrere  dal  2015,
redige una relazione sulle modalita' di attuazione di cui al comma  1
e  la  sottopone  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  e   alle
competenti Commissioni parlamentari. 
  3. Con uno o  piu'  provvedimenti  e  con  riferimento  ai  clienti
domestici, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed i  servizi
idrici adegua le componenti della tariffa elettrica  da  essa  stessa
definite,  con  l'obiettivo  di  superare  la  struttura  progressiva
rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti  ai  costi  del
relativo servizio,  secondo  criteri  di  gradualita'.  L'adeguamento
della  struttura   tariffaria   deve   essere   tale   da   stimolare
comportamenti  virtuosi  da  parte   dei   cittadini,   favorire   il
conseguimento  degli  obiettivi  di  efficienza  energetica   e   non
determina impatti sulle categorie di utenti con struttura  tariffaria
non progressiva. Su proposta  della  stessa  Autorita',  il  Ministro
dello sviluppo  economico,  in  relazione  alla  valutazione  ex-ante
dell'impatto conseguente all'adeguamento e  al  fine  di  tutelare  i
clienti appartenenti a fasce economicamente  svantaggiate,  definisce
eventuali nuovi criteri per  la  determinazione  delle  compensazioni
della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica,  di  cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico  28  dicembre  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  41  del  18  febbraio  2008,
recante  determinazione  dei  criteri  per   la   definizione   delle
compensazioni della spesa  sostenuta  per  la  fornitura  di  energia
elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per  i  clienti
in gravi condizione di salute. 
 
          Note all'art. 11: 
              Il testo degli articoli 17  e  18  del  citato  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28, cosi' recita: 
              "Art.  17.  (Interventi  per  lo  sviluppo  delle  reti
          elettriche di trasmissione) 
              L'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  provvede
          alla regolamentazione di  quanto  previsto  al  comma  3  e
          assicura che la remunerazione  degli  investimenti  per  la
          realizzazione e la gestione delle opere di cui ai commi  1,
          2 e 3 tenga adeguatamente conto dell'efficacia ai fini  del
          ritiro dell'energia da fonti rinnovabili,  della  rapidita'
          di esecuzione ed entrata in esercizio delle medesime opere,
          anche con riferimento, in modo  differenziato,  a  ciascuna
          zona del mercato elettrico e  alle  diverse  tecnologie  di
          accumulo."; 
              "Art. 18. (Interventi per lo  sviluppo  della  rete  di
          distribuzione) 
              1. Ai distributori di energia elettrica che  effettuano
          interventi di ammodernamento secondo i  concetti  di  smart
          grid  spetta  una  maggiorazione  della  remunerazione  del
          capitale  investito  per  il  servizio  di   distribuzione,
          limitatamente ai predetti interventi di  ammodernamento.  I
          suddetti interventi consistono prioritariamente in  sistemi
          per il controllo, la regolazione e la gestione dei  carichi
          e delle unita' di produzione,  ivi  inclusi  i  sistemi  di
          ricarica di auto elettriche. 
              2.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          provvede  alla  definizione  delle  caratteristiche   degli
          interventi di cui al comma 1 e assicura che il  trattamento
          ivi previsto tenga conto dei seguenti criteri: 
              a)   indicazioni   delle    Regioni    territorialmente
          interessate agli interventi; 
              b) dimensione del progetto di investimento, in  termini
          di  utenze  attive  coinvolte,  sistemi  di  stoccaggio  ed
          effetti  sull'efficacia  ai  fini  del   ritiro   integrale
          dell'energia   da   generazione   distribuita    e    fonti
          rinnovabili; 
              c) grado di innovazione del  progetto,  in  termini  di
          capacita'  di  aggregazione  delle  produzioni  distribuite
          finalizzata alla regolazione di tensione e  all'uniformita'
          del diagramma di produzione, di impiego di sistemi avanzati
          di comunicazione, controllo e gestione; 
              d) rapidita' di  esecuzione  ed  entrata  in  esercizio
          delle opere.". 
              Il testo dell'art. 11 del decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico del 5 luglio 2012 (Attuazione  dell'art.
          25 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,  recante
          incentivazione della produzione  di  energia  elettrica  da
          impianti solari fotovoltaici - c.d. Quinto Conto  Energia),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012,  n.
          159, S.O, cosi' recita: 
              "Art.  11.  (Ulteriori   compiti   dell'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas) 
              1. Al fine di assicurare lo sviluppo  del  fotovoltaico
          con modalita' compatibili  con  la  sicurezza  del  sistema
          elettrico, l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,
          assicurando il coordinamento con i  provvedimenti  di  pari
          finalita'  inerenti  le  fonti  rinnovabili   diverse   dal
          fotovoltaico nonche' con le misure di cui agli articoli  17
          e 18 del decreto legislativo n. 28  del  2011,  provvede  a
          definire: 
              a) le modalita'  e  i  tempi,  eventualmente  ulteriori
          rispetto a quelle gia' definiti  con  la  deliberazione  n.
          84/2012/R/eel,   entro   i   quali   tutti   gli   impianti
          fotovoltaici entrati in esercizio entro il 30 giugno  2012,
          non muniti  dei  dispositivi  di  cui  all'  allegato  1-A,
          paragrafo 2, sono ammodernati al fine di prestare i servizi
          di cui al medesimo allegato, nonche' le  modalita'  con  le
          quali i gestori di rete, verificato il mancato rispetto  di
          tali disposizioni, effettuano apposita segnalazione al GSE,
          il quale in tal caso sospende l'erogazione degli  incentivi
          fino all'avvenuto adeguamento degli impianti; 
              b) le modalita' con le quali i  gestori  di  rete,  ivi
          inclusi i gestori delle reti di distribuzione,  utilizzano,
          per l'esercizio  efficiente  e  in  sicurezza  del  sistema
          elettrico, i  dispositivi  richiamati  all'  allegato  1-A,
          paragrafo 2; 
              c) le modalita' con le quali  i  soggetti  responsabili
          possono utilizzare dispositivi di accumulo, anche integrati
          con gli inverter, per migliorare la  gestione  dell'energia
          prodotta, nonche' per  immagazzinare  la  produzione  degli
          impianti nei casi in  cui,  a  seguito  dell'attuazione  di
          quanto previsto  alla  lettera  precedente,  siano  inviati
          segnali di distacco o modulazione della potenza; 
              d) le modalita' con le quali i gestori di rete  possono
          mettere a disposizione dei singoli  soggetti  responsabili,
          eventualmente in  alternativa  alla  soluzione  precedente,
          capacita' di accumulo presso cabine primarie; 
              e) le modalita' con le quali, a seguito delle attivita'
          di cui alla lettera b), eseguite dai gestori delle reti  di
          distribuzione, i medesimi  gestori  rendono  disponibili  a
          Terna  S.p.a.  gli   elementi   necessari   alla   gestione
          efficiente e in sicurezza del sistema elettrico; 
              f) i casi e le modalita' con  le  quali,  ai  fini  del
          miglioramento  delle  previsioni  della  produzione   degli
          impianti alimentati a fonti rinnovabili non  programmabili,
          il  GSE,  per  gli  impianti   di   cui   e'   utente   del
          dispacciamento, provvede a richiede l'installazione, presso
          gli impianti, dei dispositivi di misurazione e trasmissione
          satellitare  dei  dati  di  energia  prodotta  ed   energia
          primaria. 
              2. Nei casi in cui il mancato rispetto,  da  parte  del
          gestore di rete,  dei  tempi  per  il  completamento  della
          realizzazione della connessione e per  l'attivazione  della
          connessione, previsti  dalla  delibera  dell'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas del 23  luglio  2008,  ARG/elt
          99/08 e il relativo allegato A,  e  successive  modiche  ed
          integrazioni,  comporti  la  perdita  del  diritto  a   una
          determinata tariffa incentivante, si applicano le misure di
          indennizzo  previste  e  disciplinate  dall'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas. 
              3.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          definisce, con propri provvedimenti, le  modalita'  con  le
          quali  trovano  copertura   sulle   componenti   tariffarie
          dell'energia   elettrica   le   risorse   necessarie    per
          l'erogazione degli incentivi per la produzione  di  energia
          elettrica   da   fotovoltaico,   assicurando   l'equilibrio
          economico del bilancio del GSE. 
              4.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,
          assicurando il coordinamento con i  provvedimenti  di  pari
          finalita'  inerenti  le  fonti  rinnovabili   diverse   dal
          fotovoltaico, aggiorna se del caso i  propri  provvedimenti
          relativi all'erogazione del servizio di misura dell'energia
          elettrica prodotta e in particolare: 
                a)  definisce  le  caratteristiche   dei   misuratori
          dell'energia elettrica prodotta lorda, prevedendo comunque: 
              a1) che i medesimi misuratori  siano  teleleggibili  da
          parte dei gestori di rete o comunque dotati di  dispositivi
          che consentano  l'acquisizione  per  via  telematica  delle
          misure da parte dei medesimi gestori di  rete  con  cadenza
          almeno mensile  e,  almeno  per  gli  impianti  di  potenza
          superiore a 1 MW, con un dettaglio orario; 
              a2) i requisiti  necessari  al  fine  di  garantire  la
          manutenzione e la sicurezza dei misuratori, intesa anche in
          termini di dotazione di specifici dispositivi antifrode; 
                b) prevede che la  responsabilita'  del  servizio  di
          misura  dell'energia  elettrica   prodotta,   eventualmente
          comprensivo dell'attivita' di installazione e  manutenzione
          dei misuratori, sia posta, anche  ai  fini  del  successivo
          riconoscimento   degli   incentivi    e    delle    tariffe
          incentivanti, in capo ai gestori di rete e che i  medesimi,
          con cadenza mensile, siano tenuti a trasmettere al  GSE  le
          misure di cui alla  lettera  a1)  nonche'  quelle  relative
          all'energia elettrica immessa in rete; 
              7.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          definisce le modalita' per il ritiro,  da  parte  del  GSE,
          dell'energia  elettrica  immessa  in  rete  dagli  impianti
          incentivati con la tariffa  onnicomprensiva  ai  sensi  del
          presente  decreto,  stabilendo  altresi'  le  modalita'  di
          cessione al mercato della  medesima  energia  elettrica  da
          parte del GSE.". 
              Il testo dell'art. 25 del decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico del 6 luglio 2012 (Attuazione  dell'art.
          24 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,  recante
          incentivazione della produzione  di  energia  elettrica  da
          impianti a fonti rinnovabili  diversi  dai  fotovoltaici.),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012,  n.
          159, S.O, cosi' recita: 
              "Art. 25. (Sicurezza e servizi per la rete elettrica) 
              1.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          aggiorna, ove  necessario,  le  deliberazioni  inerenti  le
          modalita' con le quali gli impianti  da  fonti  rinnovabili
          non programmabili che rientrano nel campo  di  applicazione
          del presente decreto, sono  tenuti,  ai  fini  dell'accesso
          agli incentivi, a prestare servizi di  rete  e  protezioni,
          coordinando le relative disposizioni con quelle di  analoga
          finalita' inerenti il fotovoltaico. A tali fini: 
                a) per gli impianti collegati in alta  tensione  sono
          valutati i casi e le modalita' in cui: 
              i. devono mantenersi connessi alla rete  nel  campo  di
          variazione della frequenza indicato dal gestore della rete; 
              ii. devono essere in grado di regolare  in  diminuzione
          la potenza attiva in relazione all'aumento della  frequenza
          di rete e di regolare la potenza reattiva in funzione della
          tensione di rete tramite dispositivi  automatici;  per  gli
          impianti fotovoltaici l'immissione e  l'assorbimento  della
          potenza reattiva in rete deve essere  possibile  anche  con
          potenza attiva prodotta nulla. 
              iii.  devono  essere  muniti  di  dispositivi  per   il
          monitoraggio e  per  il  sistema  di  difesa  in  grado  di
          eseguire le funzioni di distacco automatico,  tele  scatto,
          monitoraggio segnali e misure, controllo in emergenza. 
              iv.   devono   mantenere   insensibilita'   a    rapidi
          abbassamenti di tensione; 
              v. devono potersi  connettere  alla  rete  solo  se  il
          valore di frequenza e' stabile in  un  intervallo  indicato
          dal gestore della rete e per un  tempo  maggiore  a  quello
          indicato dal gestore  della  rete;  la  riconnessione  deve
          avvenire con un aumento graduale della potenza immessa. 
                b) per  gli  impianti  collegati  in  media  e  bassa
          tensione sono valutati i casi e le  modalita'  in  cui  gli
          impianti devono prestare i seguenti servizi e protezioni: 
              i. mantenere la connessione con la rete  nel  campo  di
          variazione  della  frequenza  indicato  dall'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas; 
              ii. mantenere insensibilita' a rapidi  abbassamenti  di
          tensione; 
              iii. consentire la disconnessione dalla rete a  seguito
          di un comando da remoto; 
              iv. prevedere schemi di protezione che evitino fenomeni
          di disconnessione intempestiva dell'impianto per transitori
          di frequenza o tensione sul sistema elettrico  nazionale  e
          ne garantiscano la disconnessione  solo  per  guasti  sulla
          media o bassa tensione; 
              v. consentire l'erogazione o l'assorbimento di  energia
          reattiva; 
              vi. consentire la riduzione  della  potenza  attiva  in
          relazione all'aumento della frequenza di rete; 
              vii. evitare la possibilita' che possano  alimentare  i
          carichi elettrici della rete in assenza di  tensione  sulla
          cabina della rete; 
              viii. essere dotati  di  un  sistema  che  permetta  la
          connessione  graduale  alla  rete  solo  se  il  valore  di
          frequenza  e'  stabile  secondo   le   modalita'   indicate
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 
                c) sono valutati i casi e le modalita' con le  quali,
          ai fini del miglioramento delle previsioni della produzione
          degli  impianti  alimentati   a   fonte   rinnovabile   non
          programmabile,  il  GSE  puo'  richiedere   l'installazione
          presso  gli  impianti  di  dispositivi  di  misurazione   e
          trasmissione satellitare dei dati di energia prodotta e  di
          energia primaria. 
              2. Le deliberazioni di cui al comma 1  sono  aggiornate
          tenendo conto, ove  necessario,  delle  zone  critiche,  ad
          elevata concentrazione di impianti non  programmabili,  per
          le  quali  i  gestori   propongano   motivate   misure   di
          programmazione    dell'ulteriore    capacita'    produttiva
          incentivabile ovvero l'adozione di specifici dispositivi di
          sicurezza, a carico dei soggetti realizzatori. 
              3.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          definisce le modalita' e le condizioni nel cui rispetto  la
          porzione  delle  opere  di  connessione  alla  rete   degli
          impianti eolici offshore, ubicati in  acque  nazionali,  e'
          considerata   infrastruttura   appartenente    alla    rete
          nazionale. 
              4.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          definisce le modalita' per il ritiro,  da  parte  del  GSE,
          dell'energia  elettrica  immessa  in  rete  dagli  impianti
          incentivati con la tariffa  onnicomprensiva  ai  sensi  del
          presente  decreto,  stabilendo  altresi'  le  modalita'  di
          cessione al mercato della  medesima  energia  elettrica  da
          parte del GSE.".