Art. 11 Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia 1. L'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, nel rispetto delle esigenze di sicurezza dei sistemi, in coerenza con gli obiettivi nazionali e comunitari, di medio e lungo termine e relative traiettorie, in materia di energia e clima, contemperando i costi e i benefici connessi e su indirizzo del Ministero dello sviluppo economico per quanto riguarda le lettere c), d), e) ed f), provvede: a) previa valutazione dei potenziali di aumento dell'efficienza energetica delle infrastrutture per il gas e l'energia elettrica e comunque entro il 30 giugno 2015 e tenuto conto di quanto previsto alla lettera c), ad introdurre nelle regolazione della remunerazione delle attivita' di sviluppo e gestione delle reti di trasmissione, trasporto e distribuzione, specifiche misure per eliminare eventuali componenti che possono pregiudicare l'efficienza e per promuovere la responsabilizzazione degli operatori di rete verso lo sfruttamento del potenziale di efficienza esistente, di cui tener conto nella programmazione degli interventi previsti nei piani di sviluppo delle infrastrutture; b) ove necessario, ad aggiornare entro il termine di cui alla lettera a) la disciplina di accesso e uso della rete elettrica, al fine di garantire la conformita' agli allegato 6 e 7 del presente decreto; c) a verificare ed eventualmente aggiornare le misure di attuazione di quanto disposto dall'articolo 17, comma 4, e dall'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di sostenere la diffusione efficiente delle fonti rinnovabili e della generazione distribuita; d) in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012 e all'articolo 25 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, a consentire la partecipazione della generazione distribuita, delle fonti rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento e della domanda al mercato dell'energia e dei servizi, stabilendo i requisiti e le modalita' di partecipazione delle singole unita' di consumo e di produzione; e) fatte salve le restrizioni di carattere tecnico insite nella gestione delle reti, a regolare l'accesso e la partecipazione della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema, definendo le modalita' tecniche con cui i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione organizzano la partecipazione dei fornitori di servizi e dei consumatori, inclusi gli aggregatori di unita' di consumo ovvero di unita' di consumo e di unita' di produzione, sulla base dei requisiti tecnici di detti mercati e delle capacita' di gestione della domanda e degli aggregati; f) ad adottare disposizioni affinche', nei vincoli derivanti dalle esigenze di sicurezza, il dispacciamento dell'energia elettrica sia effettuato con precedenza, a parita' di offerta economica, nell'ordine, a fonti rinnovabili non programmabili, altri impianti da fonti rinnovabili e impianti di cogenerazione ad alto rendimento. 2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed i servizi idrici, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2015, redige una relazione sulle modalita' di attuazione di cui al comma 1 e la sottopone al Ministero dello sviluppo economico e alle competenti Commissioni parlamentari. 3. Con uno o piu' provvedimenti e con riferimento ai clienti domestici, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed i servizi idrici adegua le componenti della tariffa elettrica da essa stessa definite, con l'obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualita'. L'adeguamento della struttura tariffaria deve essere tale da stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e non determina impatti sulle categorie di utenti con struttura tariffaria non progressiva. Su proposta della stessa Autorita', il Ministro dello sviluppo economico, in relazione alla valutazione ex-ante dell'impatto conseguente all'adeguamento e al fine di tutelare i clienti appartenenti a fasce economicamente svantaggiate, definisce eventuali nuovi criteri per la determinazione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, recante determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute.
Note all'art. 11: Il testo degli articoli 17 e 18 del citato decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, cosi' recita: "Art. 17. (Interventi per lo sviluppo delle reti elettriche di trasmissione) L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede alla regolamentazione di quanto previsto al comma 3 e assicura che la remunerazione degli investimenti per la realizzazione e la gestione delle opere di cui ai commi 1, 2 e 3 tenga adeguatamente conto dell'efficacia ai fini del ritiro dell'energia da fonti rinnovabili, della rapidita' di esecuzione ed entrata in esercizio delle medesime opere, anche con riferimento, in modo differenziato, a ciascuna zona del mercato elettrico e alle diverse tecnologie di accumulo."; "Art. 18. (Interventi per lo sviluppo della rete di distribuzione) 1. Ai distributori di energia elettrica che effettuano interventi di ammodernamento secondo i concetti di smart grid spetta una maggiorazione della remunerazione del capitale investito per il servizio di distribuzione, limitatamente ai predetti interventi di ammodernamento. I suddetti interventi consistono prioritariamente in sistemi per il controllo, la regolazione e la gestione dei carichi e delle unita' di produzione, ivi inclusi i sistemi di ricarica di auto elettriche. 2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede alla definizione delle caratteristiche degli interventi di cui al comma 1 e assicura che il trattamento ivi previsto tenga conto dei seguenti criteri: a) indicazioni delle Regioni territorialmente interessate agli interventi; b) dimensione del progetto di investimento, in termini di utenze attive coinvolte, sistemi di stoccaggio ed effetti sull'efficacia ai fini del ritiro integrale dell'energia da generazione distribuita e fonti rinnovabili; c) grado di innovazione del progetto, in termini di capacita' di aggregazione delle produzioni distribuite finalizzata alla regolazione di tensione e all'uniformita' del diagramma di produzione, di impiego di sistemi avanzati di comunicazione, controllo e gestione; d) rapidita' di esecuzione ed entrata in esercizio delle opere.". Il testo dell'art. 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 luglio 2012 (Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici - c.d. Quinto Conto Energia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012, n. 159, S.O, cosi' recita: "Art. 11. (Ulteriori compiti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas) 1. Al fine di assicurare lo sviluppo del fotovoltaico con modalita' compatibili con la sicurezza del sistema elettrico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, assicurando il coordinamento con i provvedimenti di pari finalita' inerenti le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico nonche' con le misure di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 28 del 2011, provvede a definire: a) le modalita' e i tempi, eventualmente ulteriori rispetto a quelle gia' definiti con la deliberazione n. 84/2012/R/eel, entro i quali tutti gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio entro il 30 giugno 2012, non muniti dei dispositivi di cui all' allegato 1-A, paragrafo 2, sono ammodernati al fine di prestare i servizi di cui al medesimo allegato, nonche' le modalita' con le quali i gestori di rete, verificato il mancato rispetto di tali disposizioni, effettuano apposita segnalazione al GSE, il quale in tal caso sospende l'erogazione degli incentivi fino all'avvenuto adeguamento degli impianti; b) le modalita' con le quali i gestori di rete, ivi inclusi i gestori delle reti di distribuzione, utilizzano, per l'esercizio efficiente e in sicurezza del sistema elettrico, i dispositivi richiamati all' allegato 1-A, paragrafo 2; c) le modalita' con le quali i soggetti responsabili possono utilizzare dispositivi di accumulo, anche integrati con gli inverter, per migliorare la gestione dell'energia prodotta, nonche' per immagazzinare la produzione degli impianti nei casi in cui, a seguito dell'attuazione di quanto previsto alla lettera precedente, siano inviati segnali di distacco o modulazione della potenza; d) le modalita' con le quali i gestori di rete possono mettere a disposizione dei singoli soggetti responsabili, eventualmente in alternativa alla soluzione precedente, capacita' di accumulo presso cabine primarie; e) le modalita' con le quali, a seguito delle attivita' di cui alla lettera b), eseguite dai gestori delle reti di distribuzione, i medesimi gestori rendono disponibili a Terna S.p.a. gli elementi necessari alla gestione efficiente e in sicurezza del sistema elettrico; f) i casi e le modalita' con le quali, ai fini del miglioramento delle previsioni della produzione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili non programmabili, il GSE, per gli impianti di cui e' utente del dispacciamento, provvede a richiede l'installazione, presso gli impianti, dei dispositivi di misurazione e trasmissione satellitare dei dati di energia prodotta ed energia primaria. 2. Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per il completamento della realizzazione della connessione e per l'attivazione della connessione, previsti dalla delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo allegato A, e successive modiche ed integrazioni, comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, si applicano le misure di indennizzo previste e disciplinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce, con propri provvedimenti, le modalita' con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE. 4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, assicurando il coordinamento con i provvedimenti di pari finalita' inerenti le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, aggiorna se del caso i propri provvedimenti relativi all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta e in particolare: a) definisce le caratteristiche dei misuratori dell'energia elettrica prodotta lorda, prevedendo comunque: a1) che i medesimi misuratori siano teleleggibili da parte dei gestori di rete o comunque dotati di dispositivi che consentano l'acquisizione per via telematica delle misure da parte dei medesimi gestori di rete con cadenza almeno mensile e, almeno per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, con un dettaglio orario; a2) i requisiti necessari al fine di garantire la manutenzione e la sicurezza dei misuratori, intesa anche in termini di dotazione di specifici dispositivi antifrode; b) prevede che la responsabilita' del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, eventualmente comprensivo dell'attivita' di installazione e manutenzione dei misuratori, sia posta, anche ai fini del successivo riconoscimento degli incentivi e delle tariffe incentivanti, in capo ai gestori di rete e che i medesimi, con cadenza mensile, siano tenuti a trasmettere al GSE le misure di cui alla lettera a1) nonche' quelle relative all'energia elettrica immessa in rete; 7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' per il ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti incentivati con la tariffa onnicomprensiva ai sensi del presente decreto, stabilendo altresi' le modalita' di cessione al mercato della medesima energia elettrica da parte del GSE.". Il testo dell'art. 25 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012 (Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012, n. 159, S.O, cosi' recita: "Art. 25. (Sicurezza e servizi per la rete elettrica) 1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas aggiorna, ove necessario, le deliberazioni inerenti le modalita' con le quali gli impianti da fonti rinnovabili non programmabili che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, sono tenuti, ai fini dell'accesso agli incentivi, a prestare servizi di rete e protezioni, coordinando le relative disposizioni con quelle di analoga finalita' inerenti il fotovoltaico. A tali fini: a) per gli impianti collegati in alta tensione sono valutati i casi e le modalita' in cui: i. devono mantenersi connessi alla rete nel campo di variazione della frequenza indicato dal gestore della rete; ii. devono essere in grado di regolare in diminuzione la potenza attiva in relazione all'aumento della frequenza di rete e di regolare la potenza reattiva in funzione della tensione di rete tramite dispositivi automatici; per gli impianti fotovoltaici l'immissione e l'assorbimento della potenza reattiva in rete deve essere possibile anche con potenza attiva prodotta nulla. iii. devono essere muniti di dispositivi per il monitoraggio e per il sistema di difesa in grado di eseguire le funzioni di distacco automatico, tele scatto, monitoraggio segnali e misure, controllo in emergenza. iv. devono mantenere insensibilita' a rapidi abbassamenti di tensione; v. devono potersi connettere alla rete solo se il valore di frequenza e' stabile in un intervallo indicato dal gestore della rete e per un tempo maggiore a quello indicato dal gestore della rete; la riconnessione deve avvenire con un aumento graduale della potenza immessa. b) per gli impianti collegati in media e bassa tensione sono valutati i casi e le modalita' in cui gli impianti devono prestare i seguenti servizi e protezioni: i. mantenere la connessione con la rete nel campo di variazione della frequenza indicato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; ii. mantenere insensibilita' a rapidi abbassamenti di tensione; iii. consentire la disconnessione dalla rete a seguito di un comando da remoto; iv. prevedere schemi di protezione che evitino fenomeni di disconnessione intempestiva dell'impianto per transitori di frequenza o tensione sul sistema elettrico nazionale e ne garantiscano la disconnessione solo per guasti sulla media o bassa tensione; v. consentire l'erogazione o l'assorbimento di energia reattiva; vi. consentire la riduzione della potenza attiva in relazione all'aumento della frequenza di rete; vii. evitare la possibilita' che possano alimentare i carichi elettrici della rete in assenza di tensione sulla cabina della rete; viii. essere dotati di un sistema che permetta la connessione graduale alla rete solo se il valore di frequenza e' stabile secondo le modalita' indicate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. c) sono valutati i casi e le modalita' con le quali, ai fini del miglioramento delle previsioni della produzione degli impianti alimentati a fonte rinnovabile non programmabile, il GSE puo' richiedere l'installazione presso gli impianti di dispositivi di misurazione e trasmissione satellitare dei dati di energia prodotta e di energia primaria. 2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono aggiornate tenendo conto, ove necessario, delle zone critiche, ad elevata concentrazione di impianti non programmabili, per le quali i gestori propongano motivate misure di programmazione dell'ulteriore capacita' produttiva incentivabile ovvero l'adozione di specifici dispositivi di sicurezza, a carico dei soggetti realizzatori. 3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' e le condizioni nel cui rispetto la porzione delle opere di connessione alla rete degli impianti eolici offshore, ubicati in acque nazionali, e' considerata infrastruttura appartenente alla rete nazionale. 4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' per il ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti incentivati con la tariffa onnicomprensiva ai sensi del presente decreto, stabilendo altresi' le modalita' di cessione al mercato della medesima energia elettrica da parte del GSE.".