Art. 17 
 
 
                         Dotazioni organiche 
 
  1.  Le  dotazioni  organiche  del  personale  dirigenziale  e   non
dirigenziale del Ministero sono determinate dalla tabella 6 di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  22  gennaio  2013
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 87 del 13 aprile  2013,  nonche'  in  forza  di  quanto
disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge  23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.
9 del 21 febbraio 2014, come di seguito indicato. 
 
           Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
            Dotazione organica complessiva del personale 
    
  
+------------------------------------+------------------------------+
|Qualifiche dirigenziali e aree      |   Dotazione organica         |
+------------------------------------+------------------------------+
|Dirigenti                           |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Dirigenti 1^ fascia                 |         14*                  |
+------------------------------------+------------------------------+
|Dirigenti 2^ fascia                 |        145**                 |
+------------------------------------+------------------------------+
|Terza Area                          |       4.587                  |
+------------------------------------+------------------------------+
|Seconda Area                        |       2.780                  |
+------------------------------------+------------------------------+
|Prima Area                          |         55                   |
+------------------------------------+------------------------------+
|TOTALE COMPLESSIVO                  |       7.581                  |
+------------------------------------+------------------------------+

    
  * oltre tale contingente vanno considerate anche ulteriori 9 unita'
ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30  giugno
1994, n. 479. 
  ** postilla non ammessa al "Visto" della Corte dei conti. 
 
  2.  Con  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con il Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  i
contingenti di personale appartenenti  alle  aree  prima,  seconda  e
terza sono ripartiti nei profili professionali. 
  3. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da  adottarsi  entro  sessanta  giorni  dall'emanazione  dei
decreti di cui all'articolo 18, comma  1,  del  presente  decreto,  i
contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale
sono  ripartiti  nell'ambito  delle  strutture  in  cui  si  articola
l'amministrazione. 
 
          Note all'art. 17: 
              Per l'articolo 14, comma 1, del citato decreto-legge n.
          145 del 2013 si vedano note alle premesse.