Art. 17 Dotazioni organiche 1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono determinate dalla tabella 6 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 87 del 13 aprile 2013, nonche' in forza di quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014, come di seguito indicato. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Dotazione organica complessiva del personale +------------------------------------+------------------------------+ |Qualifiche dirigenziali e aree | Dotazione organica | +------------------------------------+------------------------------+ |Dirigenti | | +------------------------------------+------------------------------+ |Dirigenti 1^ fascia | 14* | +------------------------------------+------------------------------+ |Dirigenti 2^ fascia | 145** | +------------------------------------+------------------------------+ |Terza Area | 4.587 | +------------------------------------+------------------------------+ |Seconda Area | 2.780 | +------------------------------------+------------------------------+ |Prima Area | 55 | +------------------------------------+------------------------------+ |TOTALE COMPLESSIVO | 7.581 | +------------------------------------+------------------------------+ * oltre tale contingente vanno considerate anche ulteriori 9 unita' ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. ** postilla non ammessa al "Visto" della Corte dei conti. 2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i contingenti di personale appartenenti alle aree prima, seconda e terza sono ripartiti nei profili professionali. 3. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti di cui all'articolo 18, comma 1, del presente decreto, i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti nell'ambito delle strutture in cui si articola l'amministrazione.
Note all'art. 17: Per l'articolo 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 145 del 2013 si vedano note alle premesse.