Art. 11
Competenze del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e del vice Ministro della cooperazione allo sviluppo
1. La responsabilita' politica della cooperazione allo sviluppo e'
attribuita al Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi e assicura
l'unitarieta' e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali di
cooperazione, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Comitato di
cui all'articolo 15.
2. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza
sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonche'
la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e
dell'Unione europea competenti in materia di CPS.
3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, conferisce la delega
in materia di cooperazione allo sviluppo ad un vice Ministro. Con le
procedure di cui all'articolo 10, comma 4, della suddetta legge, il
vice Ministro e' invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle
riunioni del Consiglio dei ministri nelle quali siano trattate
materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla
coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo
sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.
Note all'art. 11:
- Il testo dell'articolo 10, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed
esercitano i compiti ad essi delegati con decreto
ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi
restando la responsabilita' politica e i poteri di
indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'articolo 95
della Costituzione, a non piu' di dieci Sottosegretari puo'
essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi
sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di
competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di
piu' direzioni generali. In tale caso la delega, conferita
dal Ministro competente, e' approvata dal Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri.".