Art. 12
Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione
sulle attivita' di cooperazione
1. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze per l'esercizio delle competenze di cui
all'articolo 5, comma 5, il Consiglio dei ministri approva, entro il
31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle
Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e previa
approvazione da parte del Comitato di cui all'articolo 15, il
documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica
di cooperazione allo sviluppo.
2. Il documento di cui al comma 1, tenuto conto della relazione di
cui al comma 4, indica la visione strategica, gli obiettivi di azione
e i criteri di intervento, la scelta delle priorita' delle aree
geografiche e dei singoli Paesi, nonche' dei diversi settori nel cui
ambito dovra' essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il
documento esplicita altresi' gli indirizzi politici e strategici
relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e
internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.
3. Sullo schema del documento triennale di programmazione e di
indirizzo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, successivamente all'esame da parte del Comitato di
cui all'articolo 15, acquisisce il parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e del Consiglio nazionale di cui all'articolo 16 della presente
legge.
4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, predispone una relazione sulle attivita' di cooperazione
allo sviluppo realizzate nell'anno precedente con evidenza dei
risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili
qualitativi e quantitativi, secondo gli indicatori di efficacia
formulati in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE-DAC). La relazione da' conto dell'attivita' di cooperazione
allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche, nonche'
della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli
organismi multilaterali indicando, tra l'altro, con riferimento ai
singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e
la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle
modalita' con le quali tali istituzioni hanno contribuito al
perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale. La
relazione indica in maniera dettagliata i progetti finanziati e il
loro esito nonche' quelli in corso di svolgimento, i criteri di
efficacia, economicita', coerenza e unitarieta' adottati e le imprese
e le organizzazioni beneficiarie di tali erogazioni. Nella relazione
sono altresi' indicate le retribuzioni di tutti i funzionari delle
amministrazioni pubbliche coinvolti in attivita' di cooperazione e
dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza coinvolti
nelle medesime attivita', ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La relazione, previa approvazione
del Comitato di cui all'articolo 15 della presente legge, e'
trasmessa alle Camere e alla Conferenza unificata in allegato allo
schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo.
5. Al fine della programmazione degli impegni internazionali a
livello bilaterale e multilaterale, le proposte degli stanziamenti
per la cooperazione allo sviluppo sono quantificate sulla base di una
programmazione triennale, compatibilmente con le esigenze di finanza
pubblica, con riferimento al documento di cui al comma 1.
Note all'art. 12:
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), e' il seguente:
"Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e'
il seguente:
"Art. 15. (Obblighi di pubblicazione concernenti i
titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o
consulenza). - 1. Fermi restando gli obblighi di
comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge
15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni
pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative
ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di
incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti,
nonche' di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la
titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati
o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo
svolgimento di attivita' professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al
rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con
specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o
legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di
conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei
alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di
consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i
quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e
dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo
53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono
condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e
per la liquidazione dei relativi compensi. Le
amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui
rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica
consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati
di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto
al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la
responsabilita' del dirigente che l'ha disposto, accertata
all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il
pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta,
fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di
cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento
dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione
dell'incarico.
5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono
aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato
dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone,
anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza
procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1,
commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.".