Art. 14
Allegati al bilancio e al rendiconto generale dello Stato sulla
cooperazione allo sviluppo
1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, in apposito allegato allo
stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale sono indicati tutti gli
stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa
dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di
interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo.
2. Al rendiconto generale dello Stato e' allegata una relazione
curata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale contenente i dati e gli elementi informativi
sull'utilizzo degli stanziamenti di cui al presente articolo,
riferiti all'anno precedente, e l'illustrazione dei risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorita' indicati nel
documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui
all'articolo 12.