Art. 15
Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo
1. E' istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione
allo sviluppo (CICS), con il compito di assicurare la programmazione
ed il coordinamento di tutte le attivita' di cui all'articolo 4
nonche' la coerenza delle politiche nazionali con i fini della
cooperazione allo sviluppo.
2. Il CICS e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri
ed e' composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, che ne e' vice presidente, dal vice ministro della
cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale puo' delegare le proprie funzioni,
e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle
politiche sociali, della salute e dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca.
3. Sulla base delle finalita' e degli indirizzi della politica di
cooperazione allo sviluppo indicati nel documento triennale di
programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12, il CICS
verifica la coerenza e il coordinamento delle attivita' di CPS.
4. Il CICS, nel corso del procedimento di formazione del disegno di
legge di stabilita', rappresenta le esigenze finanziarie necessarie
per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e
propone la ripartizione degli stanziamenti per ciascun Ministero ai
sensi del comma 1 dell'articolo 14, sulla base del documento
triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12,
dell'esito dei negoziati internazionali in materia di partecipazione
alla ricapitalizzazione di banche e fondi di sviluppo e delle risorse
gia' stanziate a tale fine.
5. Qualora siano trattate questioni di loro competenza, sono
invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri, il
presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
i presidenti di regione o di provincia autonoma e i presidenti delle
associazioni rappresentative degli enti locali. Alle riunioni del
CICS partecipano senza diritto di voto anche il direttore generale
per la cooperazione allo sviluppo e il direttore dell'Agenzia di cui
all'articolo 17.
6. I Ministri possono delegare le proprie funzioni in seno al CICS
ai sottosegretari competenti per materia.
7. Il CICS adotta un regolamento interno che ne disciplina il
funzionamento. La partecipazione alle riunioni non puo' in ogni caso
dare luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi spese,
emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.
8. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale.
9. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle
attivita' del CICS, attraverso la Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 20.
10. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni
interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.