Art. 16
Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito un
Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, composto dai
principali soggetti pubblici e privati, profit e non profit, della
cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi rappresentanti
dei Ministeri coinvolti, delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, degli enti locali, dell'Agenzia di cui
all'articolo 17, delle principali reti di organizzazioni della
societa' civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario,
delle universita' e del volontariato. La partecipazione al Consiglio
nazionale non da' luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di
presenza od emolumenti comunque denominati.
2. Il Consiglio nazionale, strumento permanente di partecipazione,
consultazione e proposta, si riunisce almeno annualmente su
convocazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo,
per esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo
sviluppo ed in particolare sulla coerenza delle scelte politiche,
sulle strategie, sulle linee di indirizzo, sulla programmazione,
sulle forme di intervento, sulla loro efficacia, sulla valutazione.
3. Ogni tre anni il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale convoca una Conferenza pubblica nazionale
per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione delle
politiche di cooperazione allo sviluppo.
4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni
interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.