Art. 9 
 
  Misure urgenti in materia di disciplina dei materiali esplodenti 
 
  1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni consultive in  materia  di
sostanze esplodenti previste dalla legislazione vigente, opera presso
il  Ministero  dell'interno  una  Commissione  consultiva   centrale.
Operano, altresi', a livello territoriale, Commissioni  tecniche  che
esercitano le funzioni anche prescrittive previste  in  materia.  Con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stabilita la
composizione delle predette Commissioni. 
  2. Ai componenti delle Commissioni di cui al comma 1  non  spettano
compensi, gettoni di presenza o rimborsi  di  spese  e  le  attivita'
delle  predette  Commissioni  sono  svolte  con  le  risorse   umane,
strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente.