Art. 8 
 
(Disciplina semplificata del deposito  preliminare  alla  raccolta  e
della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre  e  rocce  da
scavo  che  non  soddisfano  i  requisiti   per   la   qualifica   di
sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo
con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di
             aree con presenza di materiali di riporto) 
 
  1.  Al  fine  di  rendere  piu'  agevole  la  realizzazione   degli
interventi che comportano la gestione delle terre e rocce  da  scavo,
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta   del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  ministro
delle infrastrutture e dei  trasporti,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 2, della legge n. 400 del 1988,  sono  adottate  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le disposizioni di riordino  e  di  semplificazione
della materia secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni  vigenti,
apportando  le  modifiche  necessarie  per  garantire   la   coerenza
giuridica, logica e  sistematica  della  normativa  e  per  adeguare,
aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; 
  b)  indicazione  esplicita  delle  norme  abrogate,   fatta   salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle  disposizioni  sulla  legge  in
generale premesse al codice civile; 
  c) proporzionalita' della disciplina all'entita'  degli  interventi
da realizzare; 
  d)divieto di introdurre livelli di regolazione superiori  a  quelli
minimi previsti dall'ordinamento europeo ed,  in  particolare,  dalla
direttiva 2008/98/UE.