Art. 18 Uffici di diretta collaborazione 1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le altre strutture dell'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, alla elaborazione delle politiche pubbliche, alla relativa valutazione ed alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati. 2. Sono Uffici di diretta collaborazione: a) la Segreteria del Ministro; b) la Segreteria tecnica del Ministro; c) la Segreteria particolare del Ministro; d) l'Ufficio di Gabinetto; e) l'Ufficio legislativo f) l'Ufficio stampa; g) l'ufficio e la segreteria del Vice Ministro, ove nominato; h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.