Art. 20 Ufficio di Gabinetto 1. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nella cura delle relazioni istituzionali, cura l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, ed assume, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, ogni utile iniziativa per favorire il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro, anche coordinando, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 19 e 24, le attivita' affidate agli Uffici di diretta collaborazione, che, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita' della spesa. 2. Il Capo di Gabinetto e' nominato dal Ministro fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate. 3. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto ed e' articolato in distinte aree amministrative e tecniche, cui sono preposti un Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie e uno o piu' Vice Capo di Gabinetto, anche provenienti dalle carriere delle Magistrature o dell'Avvocatura dello Stato, uno dei quali designato al coordinamento dell'attivita' istruttoria relativa al contenzioso giurisdizionale ordinario, amministrativo, europeo ed internazionale, ivi inclusa la formulazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della richiesta di autorizzazione alla costituzione di parte civile nei processi penali. L'incarico di Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie e' attribuito dal Ministro a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate. 4. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale ed europeo.
Note all'art. 20: - Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, supplemento ordinario.