Art. 21 Ufficio legislativo 1. All'Ufficio legislativo e' preposto il Capo dell'Ufficio legislativo, il quale e' nominato dal Ministro nell'ambito delle carriere delle Magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, della docenza universitaria, nonche' tra i consiglieri parlamentari, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, gli avvocati e gli altri operatori professionali del diritto, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. 2. L'Ufficio legislativo coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti legislativi e regolamentari di competenza del Ministero, garantendo la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' dell'innovazione normativa, nonche' la loro coerenza nell'ambito del sistema. L'Ufficio legislativo segue l'andamento dei lavori parlamentari e cura tutti gli atti del sindacato ispettivo, provvede alla consulenza giuridica sulle questioni di particolare rilevanza su richiesta del Ministro, gli sottopone gli atti necessari all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed agli Organismi internazionali e sovrintende alla risoluzione delle procedure di infrazione per violazione del diritto dell'Unione europea; cura altresi' l'istruttoria relativa al contenzioso costituzionale. 3. L'Ufficio legislativo e' articolato in distinte aree, cui sono preposti un Vice Capo dell'Ufficio Legislativo con funzioni vicarie e uno o piu' Vice Capo dell'Ufficio Legislativo, anche provenienti dalle carriere delle Magistrature o dell'Avvocatura dello Stato. L'incarico di Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie e' attribuito dal Ministro a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.