Art. 22 
 
 
                           Ufficio stampa 
 
  1. L'Ufficio stampa provvede alla diffusione delle informazioni che
attengono all'attivita' del Ministro, cura i rapporti con gli  organi
di informazione nazionali ed internazionali,  promuove  programmi  ed
iniziative editoriali di informazione istituzionale, attraverso  ogni
strumento di comunicazione. 
  2. All'Ufficio stampa e' preposto il capo dell'Ufficio  stampa,  il
quale  e'  nominato  dal   Ministro   fra   operatori   del   settore
dell'informazione o comunque tra soggetti,  anche  appartenenti  alle
pubbliche  amministrazioni,  in  possesso  di  comprovata  esperienza
maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria,
iscritto in appositi albi professionali. 
  3. Nell'ambito del medesimo Ufficio e' altresi' prevista la  figura
del portavoce del Ministro.