Art. 23 
 
 
          Uffici di segreteria dei Sottosegretari di Stato 
 
  1.  Ciascun  Sottosegretario  di  Stato  e'   coadiuvato   da   una
segreteria, cui e' preposto il capo della Segreteria. 
  2. Il Capo della Segreteria e' nominato dal Sottosegretario,  anche
fra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un
rapporto fiduciario, ed esercitano nell'ambito delle  competenze  del
Sottosegretario le funzioni previste dall'articolo 19.