Art. 24 
 
 
          Personale degli Uffici di diretta collaborazione 
 
  1.  Il  contingente  di   personale   degli   Uffici   di   diretta
collaborazione del Ministro e' stabilito in novanta  unita',  di  cui
fino a due  con  qualifica  dirigenziale  non  generale.  Entro  tale
contingente possono essere assegnati ai  predetti  Uffici  dipendenti
del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici anche in posizione  di
comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17,  comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel  limite  di  ventiquattro
unita', nonche', sempre entro tale contingente e nel limite  di  otto
unita', consiglieri giuridici ed economici del Ministro,  provenienti
dalle  carriere  delle  Magistrature,  dell'Avvocatura  dello  Stato,
ovvero  della  docenza  universitaria.   Nell'ambito   del   medesimo
contingente possono essere altresi' assegnati,  nel  limite  di  nove
unita', collaboratori anche estranei alla  pubblica  amministrazione,
con  contratto  di  lavoro  autonomo  di  natura  occasionale  o  con
contratto avente ad oggetto affidamento  di  incarichi  di  studio  o
consulenza o altra attivita' professionale di  durata  non  superiore
alla scadenza del mandato del Ministro,  nel  rispetto  del  criterio
dell'invarianza della spesa di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  comunque  nel  limite
delle risorse disponibili a legislazione vigente  per  le  competenze
degli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari. 
  2. L'espletamento delle attivita' costituenti servizi di supporto a
carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di  diretta
collaborazione puo' essere delegato, con provvedimento  espresso  del
Capo di Gabinetto, al Servizio degli affari generali e del  personale
del Ministero, con assegnazione di adeguate  risorse  finanziarie.  A
dette attivita' possono  essere  destinate,  dal  direttore  generale
degli affari generali e del personale, non piu'  di  nove  unita'  di
personale non dirigenziale. 
  3. Alla Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, e  di  ciascuno
dei Sottosegretari di Stato e' assegnato un contingente di  personale
nel limite massimo di otto unita', di cui un numero non  superiore  a
quattro, compreso il  Capo  della  Segreteria,  scelto  anche  tra  i
dipendenti  di  altre  amministrazioni  pubbliche,  in  posizione  di
comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17,  comma
14, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  o  tra  persone  estranee
all'amministrazione assunte con contratto a tempo determinato. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta il testo dell'art.  17,  comma  14,  della
          legge 15  maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 17  maggio  1997,  n.  113,  supplemento
          ordinario: 
              «14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del  citato
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: 
              «Art.  4  (Disposizioni  sull'organizzazione).   -   1.
          L'organizzazione, la dotazione  organica,  l'individuazione
          degli uffici di livello dirigenziale generale  ed  il  loro
          numero, le relative funzioni e la distribuzione  dei  posti
          di    funzione    dirigenziale,    l'individuazione     dei
          dipartimenti,  nei  casi  e  nei   limiti   fissati   dalle
          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,   e   la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti o con decreti del  ministro  emanati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
          dirigenziale  di  ciascun  ministero,  articolato  in  aree
          dipartimentali   e    per    direzioni    generali.    Fino
          all'istituzione  del  ruolo   unico   del   personale   non
          dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
          forme ordinarie di mobilita' tra i diversi  dipartimenti  e
          le diverse direzioni generali, nel rispetto  dei  requisiti
          di  professionalita'  richiesti   per   l'esercizio   delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del personale non devono comunque comportare incrementi  di
          spesa.».