Art. 24 Personale degli Uffici di diretta collaborazione 1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e' stabilito in novanta unita', di cui fino a due con qualifica dirigenziale non generale. Entro tale contingente possono essere assegnati ai predetti Uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici anche in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite di ventiquattro unita', nonche', sempre entro tale contingente e nel limite di otto unita', consiglieri giuridici ed economici del Ministro, provenienti dalle carriere delle Magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, ovvero della docenza universitaria. Nell'ambito del medesimo contingente possono essere altresi' assegnati, nel limite di nove unita', collaboratori anche estranei alla pubblica amministrazione, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratto avente ad oggetto affidamento di incarichi di studio o consulenza o altra attivita' professionale di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e comunque nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari. 2. L'espletamento delle attivita' costituenti servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione puo' essere delegato, con provvedimento espresso del Capo di Gabinetto, al Servizio degli affari generali e del personale del Ministero, con assegnazione di adeguate risorse finanziarie. A dette attivita' possono essere destinate, dal direttore generale degli affari generali e del personale, non piu' di nove unita' di personale non dirigenziale. 3. Alla Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, e di ciascuno dei Sottosegretari di Stato e' assegnato un contingente di personale nel limite massimo di otto unita', di cui un numero non superiore a quattro, compreso il Capo della Segreteria, scelto anche tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o tra persone estranee all'amministrazione assunte con contratto a tempo determinato.
Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario: «14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.». - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: «Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.».