Art. 25 
 
 
                        Trattamento economico 
 
  1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione di cui al
precedente articolo 18, comma  2,  spetta  un  trattamento  economico
onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  cosi'  articolato:
per il Capo di Gabinetto, in una  voce  retributiva  di  importo  non
superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale del
Segretario generale incaricato ai sensi dell'articolo  19,  comma  3,
del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  ed  in  un  emolumento
accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima
del trattamento accessorio spettante per gli incarichi  di  cui  alla
citata disposizione, aumentata fino al trenta per cento; per il  Capo
dell'Ufficio Legislativo, in una  voce  retributiva  di  importo  non
superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei
dirigenti preposti ad ufficio  dirigenziale  generale  incaricati  ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n.  165  del
2001 ed in un emolumento accessorio da  fissare  in  un  importo  non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai
dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; per il  Capo
della  Segreteria  Tecnica,  per  i   Capi   delle   Segreterie   dei
Sottosegretari di Stato e per  il  Capo  della  Segreteria  del  Vice
Ministro, ove nominato,  in  una  voce  retributiva  di  importo  non
superiore alla misura massima del trattamento economico  fondamentale
dei  dirigenti  preposti  ad  ufficio  dirigenziale  di  livello  non
generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla
misura massima del  trattamento  accessorio  spettante  ai  dirigenti
titolari di uffici dirigenziali non generali  del  Ministero.  Per  i
dipendenti pubblici, tale trattamento, se piu'  favorevole,  integra,
per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei
predetti Uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che  optino
per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto
un  emolumento  accessorio  determinato  con  le  modalita'  di   cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di
importo non superiore, per il Capo di Gabinetto, alla misura  massima
dell'emolumento   accessorio   spettante   al   Segretario   generale
incaricato  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma   3,   del   decreto
legislativo n. 165 del 2001, aumentato fino al trenta per cento,  per
il Capo dell'Ufficio Legislativo, alla misura massima dell'emolumento
accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali  di  livello
generale del Ministero, per il Capo della  Segreteria  del  Ministro,
per il Capo della Segreteria Tecnica, per il  Segretario  Particolare
del Ministro e per i Capi  delle  Segreterie  dei  Sottosegretari  di
Stato e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato,
alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti
di  livello  dirigenziale  non  generale  dello   stesso   Ministero.
L'emolumento  accessorio  di  cui  al  precedente  periodo  non  puo'
comunque   essere   superiore   alla   misura    massima    derivante
dall'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  2. Al Capo Ufficio Stampa e' riconosciuto il trattamento  economico
equiparato  a  quello  di  Capo  Redattore,  previsto  dal  contratto
collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti professionisti, salva,
in ogni caso, l'applicazione del comma 4 del presente articolo. 
  3. Al Vice Capo di Gabinetto con funzioni  vicarie,  al  Vice  Capo
dell'Ufficio  Legislativo  con  funzioni  vicarie,  al   Capo   della
Segreteria del Ministro ed al Segretario Particolare del Ministro  e'
corrisposto un trattamento economico, determinato con le modalita' di
cui all'articolo 14, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  165  del
2001, fondamentale ed accessorio,  non  superiore  a  quello  massimo
attribuito ai dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'ambiente
e della tutela del  territorio  e  del  mare,  aumentata,  quanto  al
trattamento accessorio, fino al cinquanta per cento, a  fronte  delle
specifiche responsabilita' connesse  all'incarico  attribuito,  della
specifica qualificazione posseduta,  della  disponibilita'  ad  orari
disagevoli, della  qualita'  della  prestazione  individuale.  Per  i
dipendenti pubblici, tale trattamento se piu' favorevole, integra per
la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai  detti  Vice
Capi, dipendenti da pubbliche  amministrazioni,  che  optino  per  il
mantenimento del proprio trattamento  economico,  e'  corrisposto  un
emolumento  accessorio  determinato   con   le   modalita'   di   cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di
importo non superiore alla misura massima dell'emolumento  accessorio
spettante ai dirigenti di seconda fascia del  Ministero,  e  comunque
non  superiore  alla  misura  massima   derivante   dall'applicazione
dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n.  214,  e  comunque  nel
limite delle risorse disponibili,  a  legislazione  vigente,  per  le
competenze degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie Particolari. 
  4. Al dirigente di seconda fascia, assegnato agli Uffici di diretta
collaborazione, e'  corrisposta  una  retribuzione  di  posizione  in
misura non  superiore  ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai
dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonche',  in  attesa  di
specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva  della
retribuzione di risultato, determinata con decreto del  Ministro,  su
proposta  del  Capo  di  Gabinetto,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al  cinquanta
per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle  specifiche
responsabilita' connesse  all'incarico  attribuito,  della  specifica
qualificazione posseduta, della disponibilita' ad  orari  disagevoli,
della qualita' della prestazione individuale. 
  5. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici  di  diretta
collaborazione,  a  fronte  delle  responsabilita',  degli   obblighi
effettivi di reperibilita' e di disponibilita'  ad  orari  disagevoli
eccedenti  quelli  stabiliti  in  via  ordinaria  dalle  disposizioni
vigenti, nonche' dalle conseguenti  ulteriori  prestazioni  richieste
dai responsabili degli Uffici,  spetta  un'indennita'  accessoria  di
diretta  collaborazione  sostitutiva   degli   istituti   retributivi
finalizzati   all'incentivazione   della    produttivita'    ed    al
miglioramento  dei  servizi.  In  attesa  di   specifica   disciplina
contrattuale, la misura dell'indennita' e' determinata, senza aggravi
di spesa, con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001,  come  richiamato  dall'articolo  7  del
decreto legislativo n. 300 del 1999. Con il medesimo decreto  di  cui
al precedente periodo e' determinata l'indennita' per  i  consiglieri
giuridici, comunque non superiore all'indennita'  accessoria  massima
di diretta collaborazione. 
  6. Al personale  estraneo  alla  pubblica  amministrazione  di  cui
all'articolo  24,  comma   1,   spetta   un   trattamento   economico
omnicomprensivo determinato con apposito  contratto  individuale,  da
stipularsi con il Capo dell'Ufficio di Gabinetto,  nel  rispetto  dei
vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta il testo degli articoli 14, comma 2, e 19,
          commi 3 e 4, del citato decreto legislativo 30 marzo  2001,
          n. 165: 
              «Art.   14   (Indirizzo   politico-amministrativo).   -
          (Omissis). 
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1  il
          Ministro si avvale di  uffici  di  diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
          agosto 1988, n. 400. A  tali  uffici  sono  assegnati,  nei
          limiti  stabiliti  dallo  stesso  regolamento:   dipendenti
          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le assegnazioni di personale, ivi  compresi  gli  incarichi
          anche  di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze   e   i
          contratti, anche a  termine,  conferiti  nell'ambito  degli
          uffici di cui al presente comma,  decadono  automaticamente
          ove non confermati entro trenta giorni dal  giuramento  del
          nuovo Ministro. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la
          disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della  legge  15
          maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si  provvede
          al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari
          di Stato. Con decreto adottato  dall'autorita'  di  governo
          competente, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, e'  determinato,
          in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge
          15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi  di  spesa  e,  per  il
          personale disciplinato dai contratti  collettivi  nazionali
          di lavoro, fino ad una specifica  disciplina  contrattuale,
          il  trattamento  economico  accessorio,  da   corrispondere
          mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi
          di reperibilita' e di disponibilita' ad  orari  disagevoli,
          ai dipendenti assegnati agli  uffici  dei  Ministri  e  dei
          Sottosegretari di Stato. Tale trattamento,  consistente  in
          un unico emolumento, e' sostitutivo  dei  compensi  per  il
          lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per
          la qualita'  della  prestazione  individuale.  Con  effetto
          dall'entrata in vigore del regolamento di cui  al  presente
          comma sono abrogate le norme del  regio  decreto  legge  10
          luglio  1924,  n.  1100,  e  successive  modificazioni   ed
          integrazioni,  ed   ogni   altra   norma   riguardante   la
          costituzione e la disciplina dei gabinetti dei  Ministri  e
          delle   segreterie   particolari   dei   Ministri   e   dei
          Sottosegretari di Stato.». 
              «Art.  19  (Incarichi  di  funzioni  dirigenziali).   -
          (Omissis). 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di  cui  all'art.  23  o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art. 23 o, in misura non  superiore  al  70  per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6.». 
              -  Si  riporta  l'art.  23-ter,  comma  2,  del  citato
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201: 
              «Art. 23-ter (Disposizioni in  materia  di  trattamenti
          economici). - 1. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, previo parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  e  successive  modificazioni,  ivi   incluso   il
          personale in regime di diritto pubblico di cui  all'art.  3
          del   medesimo   decreto    legislativo,    e    successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
              2. Il personale di cui al  comma  1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
              3. Con il decreto di cui  al  comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
              4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
          di cui al presente articolo  sono  annualmente  versate  al
          Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».