Art. 26 
 
 
              Norme transitorie, finali ed abrogazioni 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento  sono
abrogati: 
  a) il decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 2009, n.
140; 
  b) il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 12 luglio 2010, n. 119; 
  c) il decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2001,  n.
245; 
  d) il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 25 giugno 2010, n. 105; 
  e) il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 13 dicembre 2010, n. 229. 
  2. All'entrata in vigore  del  presente  decreto  si  applicano  le
disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125. 
  3. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo  5,  comma  1,
lettere b) e c), la Direzione per la salvaguardia  del  territorio  e
delle acque si coordina con la  struttura  di  cui  all'articolo  10,
comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91. 
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, sentito il Capo di Gabinetto, ripartisce  il  personale  in
servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione. 
  5. Entro lo stesso termine il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro  dell'economia
e  delle  finanze,  puo'  rideterminare  l'indennita'  accessoria  di
diretta collaborazione e  dei  consiglieri  giuridici  ed  economici,
utilizzando all'uopo le risorse disponibili a legislazione vigente. 
  6. Gli incarichi dei  soggetti  preposti  agli  Uffici  di  diretta
collaborazione cessano di avere efficacia alla scadenza dei  mandati,
rispettivamente,   del   Ministro,   del   vice   Ministro,   o   dei
Sottosegretari di Stato che li hanno attribuiti, e possono essere  da
essi revocati in qualsiasi momento. 
  7. I contratti di cui all'articolo 24,  comma  1,  ultimo  periodo,
gia' stipulati alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
continueranno a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza. 
  8.  Con  riferimento   alla   quota   corrispondente   al   periodo
maggio-dicembre 2014, in applicazione dell'articolo 16, comma 6,  del
decreto-legge  del  24  aprile   2014,   n.   66,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  gli  stanziamenti
degli stati di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare concernenti le spese  per  l'indennita'  di
diretta collaborazione spettante agli addetti in servizio presso  gli
Uffici di diretta collaborazione, con esclusione della spesa riferita
ai  destinatari  della  riduzione   del   10   per   cento   prevista
dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono ridotti del 20 per cento. 
  9. Dall'attuazione del presente provvedimento non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Il citato decreto del Presidente della  Repubblica  3
          agosto 2009, 140, e' riportato nelle note alle premesse. 
              -  Il   testo   del   citato   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  del
          12 luglio 2010,  n.  119,  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Il citato decreto del Presidente della Repubblica del
          6  marzo  2001,  n.  245,  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare del 25 giugno 2010, n. 105,  reca
          «Costituzione dell'Organismo indipendente di valutazione, a
          norma  degli  articoli  14  e  30,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150». 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare del 13 dicembre 2010, n. 229 reca
          «modifiche  e  integrazioni   al   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  del
          25 giugno 2010, n. 105. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 8, del  citato
          decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101: 
              «8. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito
          degli interventi di riorganizzazione di  cui  al  comma  7,
          provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per
          le  strutture  riorganizzate  seguendo  le  modalita',   le
          procedure ed i criteri previsti dall'art.  19  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino
          alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di  lavoro
          in essere alla data di entrata in vigore del  decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7  agosto  2012,  n.  135  mediante  conferimento  di
          incarico dirigenziale secondo la  disciplina  del  presente
          comma.  Per  un  numero  corrispondente  alle   unita'   di
          personale  risultante  in  soprannumero   all'esito   delle
          procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali,  e'
          costituito, in via transitoria e non oltre il  31  dicembre
          2014,  un   contingente   ad   esaurimento   di   incarichi
          dirigenziali da conferire ai sensi dell'art. 19, comma  10,
          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  fermo
          restando l'obbligo di rispettare  le  percentuali  previste
          dall'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo  n.
          165 del 2001, calcolate sulla dotazione  organica  ridotta.
          Il contingente di tali incarichi, che non puo' superare  il
          valore degli  effettivi  soprannumeri,  si  riduce  con  le
          cessazioni dal servizio per qualsiasi causa  dei  dirigenti
          di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione  dell'art.
          2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6  luglio  2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135,  nonche'  con  la  scadenza  degli  incarichi
          dirigenziali non rinnovati del personale  non  appartenente
          ai  ruoli   dirigenziali   dell'amministrazione.   Per   le
          amministrazioni di cui al presente comma e' fatta salva  la
          possibilita',   per   esigenze   funzionali    strettamente
          necessarie e  adeguatamente  motivate,  di  proseguire  gli
          incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai  sensi
          del comma 4 dell'art. 19 del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, fino alla data di  adozione  dei  regolamenti
          organizzativi e comunque non oltre il 31  dicembre  2013  .
          Nelle  more  dei  processi  di  riorganizzazione,  per   il
          conferimento degli incarichi dirigenziali di  cui  all'art.
          19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          qualora  l'applicazione  percentuale  per   gli   incarichi
          previsti dal comma 6 del medesimo art.  19  determini  come
          risultato   un   numero   con   decimali,   si   procedera'
          all'arrotondamento all'unita' superiore.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, del citato
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91: 
              «11. I criteri, le modalita' e l'entita' delle  risorse
          destinate al finanziamento degli interventi in  materia  di
          mitigazione del rischio  idrogeologico  sono  definiti  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  concerto,  per   quanto   di
          competenza, con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti. A tal  fine  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri puo' avvalersi di apposita struttura di  missione,
          alle cui attivita' si fara' fronte con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 16, comma 6, del citato
          decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66: 
              «6.  Nelle  more   di   un'organica   revisione   della
          disciplina degli uffici di diretta  collaborazione  di  cui
          all'art. 14, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, per l'anno 2014, con riferimento  alla  quota
          corrispondente al periodo maggio-dicembre, gli stanziamenti
          degli stati di previsione  dei  Ministeri  e  del  bilancio
          autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri
          concernenti  le   spese   per   l'indennita'   di   diretta
          collaborazione spettante agli addetti  in  servizio  presso
          gli Uffici di  diretta  collaborazione  dei  Ministri,  con
          esclusione  della  spesa  riferita  ai  destinatari   della
          riduzione del 10 per cento prevista dall'art. 9,  comma  2,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  sono
          ridotti del 20 per cento.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  9,  comma  2,  del
          decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  maggio
          2010, n. 125, supplemento ordinario: 
              «2.  In  considerazione  della   eccezionalita'   della
          situazione economica internazionale e  tenuto  conto  delle
          esigenze prioritarie di raggiungimento degli  obiettivi  di
          finanza pubblica concordati in sede  europea,  a  decorrere
          dal  1°  gennaio  2011  e  sino  al  31  dicembre  2013   i
          trattamenti economici complessivi dei  singoli  dipendenti,
          anche di qualifica dirigenziale,  previsti  dai  rispettivi
          ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge  31
          dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi  annui
          sono ridotti del 5 per cento  per  la  parte  eccedente  il
          predetto importo fino a 150.000 euro, nonche'  del  10  per
          cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito  della
          predetta riduzione il trattamento economico complessivo non
          puo' essere comunque inferiore a 90.000 euro  lordi  annui;
          le indennita' corrisposte ai responsabili degli  uffici  di
          diretta collaborazione dei Ministri  di  cui  all'art.  14,
          comma 2, del decreto  legislativo  n.  165  del  2001  sono
          ridotte  del  10  per  cento;  la  riduzione   si   applica
          sull'intero importo dell'indennita'. Per i  procuratori  ed
          avvocati  dello  Stato  rientrano  nella   definizione   di
          trattamento economico complessivo,  ai  fini  del  presente
          comma, anche gli onorari  di  cui  all'art.  21  del  regio
          decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal
          primo  periodo  del  presente  comma  non  opera  ai   fini
          previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in  vigore
          del  presente  decreto  e  sino  al   31   dicembre   2013,
          nell'ambito delle amministrazioni di cui all'art. 1,  comma
          2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
          successive  modifiche   e   integrazioni,   i   trattamenti
          economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi
          dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere
          stabiliti  in  misura  superiore  a  quella  indicata   nel
          contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso
          di  rinnovo,  dal  medesimo  titolare,  ferma  restando  la
          riduzione prevista nel presente comma.».