Art. 15 Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, in materia di salute e sicurezza per il lavoro a bordo delle navi da pesca. Procedura di infrazione n. 2011/2098. 1. All'allegato II al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, nell'osservazione preliminare, le parole da: «Gli obblighi previsti dal presente allegato» fino a: «nave da pesca esistente» sono sostituite dalle seguenti: «Gli obblighi previsti dal presente allegato trovano applicazione, nella misura consentita dalle caratteristiche strutturali della nave, ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attivita', le condi zioni o un rischio a bordo di una nave da pesca esistente».
Note all'art. 15: Il testo delle Osservazioni preliminari dell'allegato II del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 (Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1999, n. 201, come modificato dalla presente legge cosi' recita: "Prescrizioni minime dl sicurezza e di salute per le navi da pesca esistenti (art. 3, comma 2, lettera a) e art. 4, comma 2) Osservazione preliminare Gli obblighi previsti dal presente allegato trovano applicazione, nella misura consentita dalle caratteristiche strutturali della nave, ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attivita', le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca esistente. 1. Navigabilita' e stabilita'. 1.1. La nave deve essere mantenuta in buone condizioni di navigabilita' e dotata di attrezzature appropriate alla sua destinazione ed al suo impiego. 1.2. Le informazioni sulle caratteristiche di stabilita' della nave, se esistono, devono essere disponibili a bordo e accessibili al personale di guardia. 1.3. Ogni nave che non sia in avaria deve avere e conservare una stabilita' sufficiente nelle condizioni operative previste. Il comandante deve prendere le misure precauzionali necessarie per conservare l'adeguata stabilita' della nave. Vanno rigorosamente seguite le istruzioni relative alla stabilita' della nave. 2. Impianto meccanico ed elettrico. 2.1. L'impianto elettrico deve essere concepito e realizzato in modo da non costituire pericolo e garantire: la protezione dell'equipaggio e della nave contro i rischi elettrici; il buon funzionamento di tutte le attrezzature necessarie per mantenere la nave in condizioni operative e di abitabilita' normali senza dover fare ricorso ad una fonte di energia elettrica di emergenza; il funzionamento degli apparecchi elettrici essenziali per la sicurezza nelle possibili situazioni di emergenza. 2.2. Deve essere prevista una fonte di energia elettrica di emergenza. Essa deve essere sistemata, tranne nelle navi con ponte aperto, al di fuori della sala macchine ed essere progettata in modo da assicurare, in caso di incendio o altro guasto dell'impianto elettrico principale, il funzionamento simultaneo, per almeno tre ore: del sistema di comunicazione interno, dei rilevatori antincendio e dei segnali necessari in caso di emergenza; delle luci di navigazione e dell'illuminazione di emergenza; del sistema di radiocomunicazione; della pompa elettrica antincendio di emergenza, se disponibile sulla nave. Se la fonte di energia elettrica di emergenza e' costituita da una batteria di accumulatori, in caso di guasto dell'impianto elettrico principale, la batteria di accumulatori deve essere collegata automaticamente al pannello di distribuzione di energia elettrica di emergenza e deve garantire l'alimentazione senza interruzioni per tre ore dei servizi indicati al secondo comma, primo, secondo e terzo trattino. Il pannello di distribuzione di energia elettrica ed il pannello di emergenza dovrebbero, per quanto possibile, essere installati in maniera che non si trovino esposti simultaneamente all'acqua o al fuoco. 2.3. I pannelli di comando devono recare indicazioni chiare; le scatole dei massimi fusibili e il supporto dei fusibili devono essere periodicamente controllati per accertare che la taratura dei fusibili utilizzati sia corretta. 2.4. Gli scompartimenti che ospitano gli accumulatori per l'elettricita' devono essere adeguatamente aerati. 2.5. I sistemi elettronici di assistenza alla navigazione devono essere controllati frequentemente e sottoposti a manutenzione. 2.6. Tutte le attrezzature impiegate per il sollevamento devono essere controllate e provate periodicamente. 2.7. Tutte le parti dei dispositivi di sollevamento, di trazione e delle attrezzature ad essi affini devono essere mantenute in buono stato di funzionamento. 2.8. Gli impianti di refrigerazione ed i sistemi ad aria compressa eventualmente installati a bordo devono essere sottoposti a manutenzione e controllati periodicamente. 2.9. Gli apparecchi per la cottura e quelli per uso domestico che funzionano con gas pesanti devono essere impiegati solo in locali ben aerati; occorro evitare accuratamente le concentrazioni pericolose di gas. I cilindri metallici che contengono gas infiammabili e altri gas pericolosi devono riportare una indicazione chiara del loro contenuto e devono essere ubicati in coperta. Tutte le valvole, i regolatori della pressione e le tubazioni di collegamento a detti cilindri devono essere protetti contro i guasti. 3. Impianto di radiocomunicazione. Gli impianti di radiocomunicazione devono permettere di entrare in collegamento in qualsiasi momento con almeno una stazione costiera o terrestre costiera, tenuto conto delle normali condizioni di propagazione delle onde radioelettriche. 4. Vie e uscite di sicurezza. 4.1. Le vie e le uscite che possono essere utilizzate come vie e uscite di sicurezza non devono mai essere ostruite, devono essere facilmente accessibili e condurre il piu' direttamente possibile in coperta o in area sicura e da qui ai dispositivi di salvataggio, in modo che i lavoratori possano evacuare rapidamente e in condizioni di massima sicurezza i posti di lavoro o gli alloggi. 4.2. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite che possono essere utilizzate come vie e uscite di sicurezza devono dipendere dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle dimensioni del posto di lavoro e di alloggio e dal numero massimo di persone che possono trovarsi a bordo. Le uscite che possono essere utilizzate come uscite di sicurezza e che sono chiuse devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente in caso di emergenza da qualunque lavoratore o da squadre di salvataggio. 4.3. Le vie e le uscite di sicurezza devono essere indicate da segnali in conformita' della normativa vigente. I segnali devono essere apposti nei punti appropriati ed essere fatti per durare. 4.4. Le vie di emergenza, i mezzi di evacuazione e le uscite di sicurezza che richiedono illuminazione devono essere dotati di luci di emergenza di sufficiente intensita' per i casi di guasto all'illuminazione. 5. Rilevazione incendio e lotta antincendio. 5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprieta' fisiche e chimiche delle sostanze presenti e del numero massimo di persone che possono trovarsi a bordo, gli alloggi, i posti di lavoro chiusi, compresa la sala macchine nonche' la stiva per il pesce eventualmente necessaria, devono essere equipaggiati con adeguate attrezzature antincendio e, se necessario, con sistemi di rilevamento e di allarme antincendio. 5.2. Le attrezzature antincendio devono essere sempre tenute nei luoghi appositi, devono essere mantenute in condizione di funzionare e devono essere immediatamente accessibili. I lavoratori devono sapere dove si trovano le attrezzature antincendio, come funzionano e come si usano. La presenza degli estintori e delle altre attrezzature portatili antincendio deve essere verificata prima dell'approntamento della nave. 5.3. Le attrezzature antincendio azionate manualmente devono essere facilmente accessibili e di facile uso e devono essere indicate mediante segnali in conformita' della normativa vigente. Questi segnali devono essere apposti in luoghi appropriati ed essere fatti per durare. 5.4. I sistemi di rilevazione incendio e di relativo allarme devono essere regolarmente trovati e sottoposti a manutenzione. 5.5. Le esercitazioni antincendio devono essere effettuate regolarmente. 6. Aerazione dei posti di lavoro chiusi. Nei posti di lavoro chiusi si deve garantire che vi sia sufficiente aria pulita, tenuto conto dei metodi di lavoro impiegati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. Se viene usato un sistema di aerazione meccanico, esso deve essere sottoposto a manutenzione. 7. Temperatura dei locali. 7.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati, degli sforzi fisici imposti ai lavoratori e delle condizioni meteorologiche esistenti o che possono esistere nella regione in cui opera la nave. 7.2. La temperatura degli alloggi dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso, ove esistono, deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali. 8. Illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro. 8.1. I posti di lavoro devono disporre per quanto possibile di una illuminazione naturale sufficiente e essere dotati di dispositivi di illuminazione artificiale adeguata alle condizioni di pesca senza mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o la navigazione delle altre navi. 8.2. Gli impianti di illuminazione dei posti di lavoro, scale, scale a pioli e corridoi devono essere installati in modo tale che il tipo di illuminazione previsto non presenti un rischio di infortunio per lavoratori e non ostacoli la navigazione della nave. 8.3. Nei posti di lavoro in cui i lavoratori sono particolarmente esposti a pericoli nel caso di guasto all'illuminazione artificiale si deve prevedere una illuminazione di emergenza di intensita' adeguata. 8.4. L'illuminazione di emergenza deve essere mantenuta in buone condizioni di funzionamento e deve essere controllata periodicamente. 9. Pavimenti, pareti e soffitti. 9.1. I locali accessibili ai lavoratori devono essere antisdrucciolevoli o essere dotati di altri dispositivi contro la caduta ed essere esenti da ostacoli per quanto possibile. 9.2. I locali comprendenti posti di lavoro devono disporre, per quanto possibile, di un isolamento acustico e termico sufficiente, tenuto conto del tipo di mansione e dell'attivita' fisica dei lavoratori. 9.3 Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite o deterse per ottenere condizioni adeguate d'igiene. 10. Porte. 10.1. Le porte devono sempre potersi aprire dall'interno senza un dispositivo particolare. Esse devono potersi aprire da entrambi i lati quando i posti di lavoro sono in uso. 10.2. Le porte, e in particolare le ponte scorrevoli, quando non se ne possa fare a meno, devono funzionare nel modo piu' sicuro possibile per i lavoratori, specialmente in condizioni di cattivo tempo e di mare agitato. 11. Vie di circolazione - Zone di pericolo. 11.1. Corridoi, cofani, la parte esterna della tuga e in generale tutte le vie di circolazione devono essere dotate di battagliole, corrimano, guardacorpo o altri dispositivi per garantire la sicurezza dei lavoratori nello svolgimento delle loro attivita' a bordo. 11.2. Qualora sussista il rischio che il lavoratore cada attraverso un boccaporto del ponte o da un ponte all'altro, si deve prevedere, per quanto possibile, un'adeguata protezione. 11.3. Gli accessi agli impianti previsti al di sopra del ponte ai fini del loro impiego o manutenzione devono essere tali da garantire la sicurezza dei lavoratori. Parapetti o dispositivi similari di protezione di altezza adeguata devono essere previsti per prevenire cadute. 11.4. Le impavesate o altri mezzi previsti per evitare le cadute fuori bordo devono essere mantenuti efficienti. Dei parapetti di scarico o altri dispositivi simili devono essere previsti nell'impavesata per un rapido scolo delle acque. 11.5. Su pescherecci per traino poppiero dotati di rampe, la parte superiore di queste ultime deve essere equipaggiata con una porta o un altro dispositivo della stessa altezza delle impavesate, o altri dispositivi adiacenti, che impediscano l'accesso per proteggere i pescatori dal rischio di cadere nella rampa. Questa porta o altro dispositivo deve essere di facile apertura e chiusura, deve essere aperta soltanto per salpare ed issare a bordo la rete. 12. Struttura dei posti di lavoro. 12.1. Le aree di lavoro devono essere tenute sgombre e, per quanto possibile, protette contro il moto del mare e devono fornire un'adeguata protezione ai lavoratori contro le cadute a bordo o fuori bordo. Le aree di lavorazione del pesce saranno sufficientemente spaziose sia in termini di altezza che di superficie. 12.2. Quando viene effettuato dalla sala macchine, il comando dei motori deve essere effettuato in un locale separato, isolato acusticamente e termicamente da detta sala e accessibile senza attraversare la sala stessa. Il ponte di comando e' considerato un locale conforme ai requisiti previsti nel primo capoverso. 12.3. I comandi dei dispositivi di trazione devono essere installati in un'area sufficientemente ampia per consentire ai manovratori di operare senza ostacoli. I dispositivi di trazione devono inoltre essere muniti di congegni di sicurezza adeguati per i casi di emergenza, compresi congegni di arresto di emergenza. 12.4. Il manovratore dei dispositivi di trazione deve avere un campo di visione adeguato su tali dispositivi e sui lavoratori all'opera. Se i comandi dei dispositivi di trazione sono manovrati dal ponte, il manovratore deve avere anche in questo caso una visione libera sui lavoratori all'opera, sia direttamente, sia tramite un altro mezzo adeguato. 12.5. Fra il ponte e la coperta di lavoro deve essere impiegato un sistema di comunicazione affidabile. 12.6. Durante l'attivita' di pesca o quando altri lavori sono svolti in coperta deve essere sempre mantenuta un'attenta vigilanza e l'equipaggio deve essere avvertito del pericolo imminente di ondate in arrivo. 12.7. Il tratto non protetto di funi e cavi e degli elementi mobili dell'attrezzatura deve essere ridotto al minimo prevedendo dispositivi di protezione. 12.8. Devono essere installati dispositivi per il controllo delle masse in movimento, particolarmente sui pescherecci per traino poppiero: dispositivi di blocco dei bozzelli divergenti; dispositivi per il controllo delle oscillazioni del sacco della rete. 13. Alloggi. 13.1. Gli eventuali alloggi dei lavoratori devono essere strutturati in modo tale che al rumore, le vibrazioni, gli effetti di movimenti e accelerazioni nonche' le esalazioni da altri locali siano ridotti al minimo. Negli alloggi deve essere prevista un'adeguata illuminazione. 13.2. La cucina e la mensa eventuali devono avere dimensioni adeguate, con appropriata illuminazione e ventilazione e deve essere facile mantenerle pulite. Devono essere previsti frigoriferi o altre attrezzature di conservazione per mantenere gli alimenti a bassa temperatura. 14. Impianti sanitari. 14.1. Sulle navi che dispongono di alloggi per l'equipaggio, devono essere installati lavabi, gabinetti e, se possibile, una doccia e i rispettivi locali devono essere debitamente aerati. 15. Pronto soccorso. Tutte le navi devono essere dotate di materiale di pronto soccorso in conformita' dei requisiti della vigente normativa. 16. Scale e passerelle d'imbarco. Deve essere disponibile una scala d'imbarco, una passerella di imbarco o un altro dispositivo analogo che offra un accesso adeguato e sicuro a bordo della nave.".