Art. 15 
 
Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298,  in  materia
  di salute e sicurezza per il lavoro a bordo delle  navi  da  pesca.
  Procedura di infrazione n. 2011/2098. 
  1. All'allegato II al decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  298,
nell'osservazione preliminare, le parole da: «Gli  obblighi  previsti
dal presente  allegato»  fino  a:  «nave  da  pesca  esistente»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Gli  obblighi  previsti  dal  presente
allegato  trovano  applicazione,  nella   misura   consentita   dalle
caratteristiche strutturali della nave, ogniqualvolta  lo  richiedano
le caratteristiche del luogo di lavoro  o  dell'attivita',  le  condi
zioni o un rischio a bordo di una nave da pesca esistente». 
 
          Note all'art. 15: 
              Il testo delle Osservazioni  preliminari  dell'allegato
          II  del  decreto  legislativo  17  agosto  1999,   n.   298
          (Attuazione  della  direttiva   93/103/CE   relativa   alle
          prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il  lavoro
          a bordo delle navi da  pesca),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 agosto 1999, n.  201,  come  modificato  dalla
          presente legge cosi' recita: 
              "Prescrizioni minime dl sicurezza e di  salute  per  le
          navi da pesca esistenti 
              (art. 3, comma 2, lettera a) e art. 4, comma 2) 
              Osservazione preliminare 
              Gli obblighi previsti  dal  presente  allegato  trovano
          applicazione, nella misura consentita dalle caratteristiche
          strutturali della  nave,  ogniqualvolta  lo  richiedano  le
          caratteristiche del luogo di lavoro  o  dell'attivita',  le
          condizioni o un rischio  a  bordo  di  una  nave  da  pesca
          esistente. 
              1. Navigabilita' e stabilita'. 
              1.1. La nave deve essere mantenuta in buone  condizioni
          di navigabilita' e dotata di attrezzature appropriate  alla
          sua destinazione ed al suo impiego. 
              1.2.   Le   informazioni   sulle   caratteristiche   di
          stabilita'  della  nave,   se   esistono,   devono   essere
          disponibili a bordo e accessibili al personale di guardia. 
              1.3. Ogni nave che non  sia  in  avaria  deve  avere  e
          conservare  una  stabilita'  sufficiente  nelle  condizioni
          operative previste. 
              Il comandante deve  prendere  le  misure  precauzionali
          necessarie per conservare l'adeguata stabilita' della nave. 
              Vanno rigorosamente seguite le istruzioni relative alla
          stabilita' della nave. 
              2. Impianto meccanico ed elettrico. 
              2.1.  L'impianto  elettrico  deve  essere  concepito  e
          realizzato in modo da non costituire pericolo e garantire: 
              la protezione dell'equipaggio e  della  nave  contro  i
          rischi elettrici; 
              il  buon  funzionamento  di   tutte   le   attrezzature
          necessarie per mantenere la nave in condizioni operative  e
          di abitabilita' normali senza dover  fare  ricorso  ad  una
          fonte di energia elettrica di emergenza; 
              il funzionamento degli apparecchi elettrici  essenziali
          per la sicurezza nelle possibili situazioni di emergenza. 
              2.2.  Deve  essere  prevista  una  fonte   di   energia
          elettrica di emergenza. 
              Essa deve essere sistemata, tranne nelle navi con ponte
          aperto,  al  di  fuori  della  sala  macchine   ed   essere
          progettata in modo da assicurare, in  caso  di  incendio  o
          altro  guasto  dell'impianto   elettrico   principale,   il
          funzionamento simultaneo, per almeno tre ore: 
              del sistema di comunicazione  interno,  dei  rilevatori
          antincendio e dei segnali necessari in caso di emergenza; 
              delle  luci  di  navigazione  e  dell'illuminazione  di
          emergenza; 
              del sistema di radiocomunicazione; 
              della pompa  elettrica  antincendio  di  emergenza,  se
          disponibile sulla nave. 
              Se la  fonte  di  energia  elettrica  di  emergenza  e'
          costituita da una batteria  di  accumulatori,  in  caso  di
          guasto dell'impianto elettrico principale, la  batteria  di
          accumulatori  deve  essere  collegata  automaticamente   al
          pannello di distribuzione di energia elettrica di emergenza
          e deve garantire l'alimentazione senza interruzioni per tre
          ore dei servizi indicati al secondo comma, primo, secondo e
          terzo trattino. 
              Il pannello di distribuzione di energia elettrica ed il
          pannello di emergenza  dovrebbero,  per  quanto  possibile,
          essere installati in maniera che  non  si  trovino  esposti
          simultaneamente all'acqua o al fuoco. 
              2.3. I pannelli di comando  devono  recare  indicazioni
          chiare; le scatole dei massimi fusibili e il  supporto  dei
          fusibili  devono  essere  periodicamente  controllati   per
          accertare che  la  taratura  dei  fusibili  utilizzati  sia
          corretta. 
              2.4. Gli scompartimenti che ospitano  gli  accumulatori
          per l'elettricita' devono essere adeguatamente aerati. 
              2.5.  I  sistemi   elettronici   di   assistenza   alla
          navigazione  devono  essere  controllati  frequentemente  e
          sottoposti a manutenzione. 
              2.6.   Tutte   le   attrezzature   impiegate   per   il
          sollevamento   devono   essere   controllate   e    provate
          periodicamente. 
              2.7. Tutte le parti dei dispositivi di sollevamento, di
          trazione e delle attrezzature ad essi affini devono  essere
          mantenute in buono stato di funzionamento. 
              2.8. Gli impianti di refrigerazione  ed  i  sistemi  ad
          aria compressa  eventualmente  installati  a  bordo  devono
          essere   sottoposti   a    manutenzione    e    controllati
          periodicamente. 
              2.9. Gli apparecchi per la cottura  e  quelli  per  uso
          domestico che funzionano  con  gas  pesanti  devono  essere
          impiegati  solo  in  locali  ben  aerati;  occorro  evitare
          accuratamente le concentrazioni pericolose di gas. 
              I cilindri metallici che contengono gas infiammabili  e
          altri  gas  pericolosi  devono  riportare  una  indicazione
          chiara del  loro  contenuto  e  devono  essere  ubicati  in
          coperta. 
              Tutte le valvole, i regolatori  della  pressione  e  le
          tubazioni di collegamento a detti  cilindri  devono  essere
          protetti contro i guasti. 
              3. Impianto di radiocomunicazione. 
              Gli impianti di radiocomunicazione devono permettere di
          entrare in collegamento in qualsiasi momento con almeno una
          stazione costiera o terrestre costiera, tenuto conto  delle
          normali   condizioni    di    propagazione    delle    onde
          radioelettriche. 
              4. Vie e uscite di sicurezza. 
              4.1. Le vie e le uscite che possono  essere  utilizzate
          come vie e  uscite  di  sicurezza  non  devono  mai  essere
          ostruite, devono essere facilmente accessibili  e  condurre
          il piu' direttamente possibile in coperta o in area  sicura
          e da qui ai dispositivi  di  salvataggio,  in  modo  che  i
          lavoratori possano evacuare rapidamente e in condizioni  di
          massima sicurezza i posti di lavoro o gli alloggi. 
              4.2. Il numero, la distribuzione e le dimensioni  delle
          vie e delle uscite che possono essere utilizzate come vie e
          uscite  di   sicurezza   devono   dipendere   dall'impiego,
          dall'attrezzatura e dalle dimensioni del posto di lavoro  e
          di alloggio e dal numero massimo  di  persone  che  possono
          trovarsi a bordo. 
              Le uscite che possono essere utilizzate come uscite  di
          sicurezza e che sono  chiuse  devono  poter  essere  aperte
          facilmente  ed  immediatamente  in  caso  di  emergenza  da
          qualunque lavoratore o da squadre di salvataggio. 
              4.3. Le vie e le  uscite  di  sicurezza  devono  essere
          indicate da segnali in conformita' della normativa vigente. 
              I segnali devono essere apposti nei  punti  appropriati
          ed essere fatti per durare. 
              4.4. Le vie di emergenza, i mezzi di evacuazione  e  le
          uscite di sicurezza  che  richiedono  illuminazione  devono
          essere  dotati  di  luci  di   emergenza   di   sufficiente
          intensita' per i casi di guasto all'illuminazione. 
              5. Rilevazione incendio e lotta antincendio. 
              5.1. A seconda delle dimensioni  e  dell'impiego  della
          nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprieta'
          fisiche e chimiche delle sostanze  presenti  e  del  numero
          massimo di  persone  che  possono  trovarsi  a  bordo,  gli
          alloggi,  i  posti  di  lavoro  chiusi,  compresa  la  sala
          macchine  nonche'  la  stiva  per  il  pesce  eventualmente
          necessaria,  devono  essere   equipaggiati   con   adeguate
          attrezzature antincendio e, se necessario, con  sistemi  di
          rilevamento e di allarme antincendio. 
              5.2. Le attrezzature antincendio devono  essere  sempre
          tenute nei luoghi  appositi,  devono  essere  mantenute  in
          condizione di funzionare  e  devono  essere  immediatamente
          accessibili. 
              I  lavoratori  devono  sapere  dove   si   trovano   le
          attrezzature antincendio, come funzionano e come si usano. 
              La presenza degli estintori e delle altre  attrezzature
          portatili  antincendio   deve   essere   verificata   prima
          dell'approntamento della nave. 
              5.3. Le attrezzature antincendio  azionate  manualmente
          devono essere facilmente accessibili  e  di  facile  uso  e
          devono essere  indicate  mediante  segnali  in  conformita'
          della normativa vigente. 
              Questi  segnali  devono  essere   apposti   in   luoghi
          appropriati ed essere fatti per durare. 
              5.4. I sistemi di rilevazione incendio  e  di  relativo
          allarme devono essere regolarmente trovati e  sottoposti  a
          manutenzione. 
              5.5.  Le  esercitazioni   antincendio   devono   essere
          effettuate regolarmente. 
              6. Aerazione dei posti di lavoro chiusi. 
              Nei posti di lavoro chiusi si deve garantire che vi sia
          sufficiente aria pulita, tenuto conto dei metodi di  lavoro
          impiegati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. 
              Se viene usato un sistema di aerazione meccanico,  esso
          deve essere sottoposto a manutenzione. 
              7. Temperatura dei locali. 
              7.1. La temperatura nei locali di  lavoro  deve  essere
          adeguata all'organismo umano durante il  tempo  di  lavoro,
          tenuto conto dei metodi di lavoro applicati,  degli  sforzi
          fisici   imposti   ai   lavoratori   e   delle   condizioni
          meteorologiche  esistenti  o  che  possono  esistere  nella
          regione in cui opera la nave. 
              7.2. La temperatura degli alloggi dei servizi igienici,
          delle mense e dei locali di pronto soccorso, ove  esistono,
          deve essere conforme alla destinazione specifica di  questi
          locali. 
              8. Illuminazione naturale e artificiale  dei  posti  di
          lavoro. 
              8.1. I posti  di  lavoro  devono  disporre  per  quanto
          possibile  di  una  illuminazione  naturale  sufficiente  e
          essere dotati di dispositivi di  illuminazione  artificiale
          adeguata alle condizioni di pesca senza mettere in pericolo
          la sicurezza e la salute dei lavoratori  o  la  navigazione
          delle altre navi. 
              8.2. Gli impianti di illuminazione dei posti di lavoro,
          scale, scale a pioli e corridoi devono essere installati in
          modo  tale  che  il  tipo  di  illuminazione  previsto  non
          presenti un rischio di  infortunio  per  lavoratori  e  non
          ostacoli la navigazione della nave. 
              8.3. Nei posti di  lavoro  in  cui  i  lavoratori  sono
          particolarmente esposti  a  pericoli  nel  caso  di  guasto
          all'illuminazione  artificiale  si   deve   prevedere   una
          illuminazione di emergenza di intensita' adeguata. 
              8.4. L'illuminazione di emergenza deve essere mantenuta
          in  buone  condizioni  di  funzionamento  e   deve   essere
          controllata periodicamente. 
              9. Pavimenti, pareti e soffitti. 
              9.1. I locali accessibili ai lavoratori  devono  essere
          antisdrucciolevoli o essere  dotati  di  altri  dispositivi
          contro la caduta ed essere esenti da  ostacoli  per  quanto
          possibile. 
              9.2. I  locali  comprendenti  posti  di  lavoro  devono
          disporre, per quanto possibile, di un isolamento acustico e
          termico sufficiente, tenuto conto del tipo  di  mansione  e
          dell'attivita' fisica dei lavoratori. 
              9.3 Le superfici dei  pavimenti,  delle  pareti  e  dei
          soffitti nei locali devono  essere  tali  da  poter  essere
          pulite o deterse per ottenere condizioni adeguate d'igiene. 
              10. Porte. 
              10.1.   Le   porte   devono   sempre   potersi   aprire
          dall'interno senza un dispositivo particolare. Esse  devono
          potersi aprire da entrambi i lati quando i posti di  lavoro
          sono in uso. 
              10.2. Le porte, e in particolare le  ponte  scorrevoli,
          quando non se ne possa fare a meno, devono  funzionare  nel
          modo piu' sicuro possibile per i  lavoratori,  specialmente
          in condizioni di cattivo tempo e di mare agitato. 
              11. Vie di circolazione - Zone di pericolo. 
              11.1. Corridoi, cofani, la parte esterna della  tuga  e
          in generale tutte le  vie  di  circolazione  devono  essere
          dotate  di  battagliole,  corrimano,  guardacorpo  o  altri
          dispositivi per garantire la sicurezza dei lavoratori nello
          svolgimento delle loro attivita' a bordo. 
              11.2. Qualora sussista il  rischio  che  il  lavoratore
          cada attraverso un boccaporto  del  ponte  o  da  un  ponte
          all'altro,  si  deve  prevedere,  per   quanto   possibile,
          un'adeguata protezione. 
              11.3. Gli accessi agli impianti previsti  al  di  sopra
          del ponte ai fini del loro impiego  o  manutenzione  devono
          essere tali da garantire la sicurezza dei lavoratori. 
              Parapetti  o  dispositivi  similari  di  protezione  di
          altezza  adeguata  devono  essere  previsti  per  prevenire
          cadute. 
              11.4. Le impavesate o altri mezzi previsti per  evitare
          le cadute fuori bordo devono essere mantenuti efficienti. 
              Dei parapetti di scarico  o  altri  dispositivi  simili
          devono essere previsti nell'impavesata per un rapido  scolo
          delle acque. 
              11.5. Su pescherecci  per  traino  poppiero  dotati  di
          rampe, la parte superiore  di  queste  ultime  deve  essere
          equipaggiata con una porta o  un  altro  dispositivo  della
          stessa  altezza  delle  impavesate,  o  altri   dispositivi
          adiacenti,  che  impediscano  l'accesso  per  proteggere  i
          pescatori dal rischio di cadere nella rampa. 
              Questa porta o altro dispositivo deve essere di  facile
          apertura  e  chiusura,  deve  essere  aperta  soltanto  per
          salpare ed issare a bordo la rete. 
              12. Struttura dei posti di lavoro. 
              12.1. Le aree di lavoro devono essere tenute sgombre e,
          per quanto possibile, protette contro il moto  del  mare  e
          devono fornire un'adeguata protezione ai lavoratori  contro
          le cadute a bordo o fuori bordo. 
              Le   aree   di   lavorazione    del    pesce    saranno
          sufficientemente spaziose sia in termini di altezza che  di
          superficie. 
              12.2. Quando viene effettuato dalla sala  macchine,  il
          comando dei motori deve  essere  effettuato  in  un  locale
          separato, isolato acusticamente  e  termicamente  da  detta
          sala e accessibile senza attraversare la sala stessa. 
              Il ponte di comando e' considerato un  locale  conforme
          ai requisiti previsti nel primo capoverso. 
              12.3. I comandi  dei  dispositivi  di  trazione  devono
          essere installati in  un'area  sufficientemente  ampia  per
          consentire ai manovratori di operare senza ostacoli. 
              I dispositivi di trazione devono inoltre essere  muniti
          di congegni di sicurezza adeguati per i casi di  emergenza,
          compresi congegni di arresto di emergenza. 
              12.4. Il manovratore dei dispositivi di  trazione  deve
          avere un campo di visione adeguato su  tali  dispositivi  e
          sui lavoratori all'opera. 
              Se i comandi dei dispositivi di trazione sono manovrati
          dal ponte, il manovratore deve avere anche in  questo  caso
          una  visione   libera   sui   lavoratori   all'opera,   sia
          direttamente, sia tramite un altro mezzo adeguato. 
              12.5. Fra il ponte e la coperta di lavoro  deve  essere
          impiegato un sistema di comunicazione affidabile. 
              12.6. Durante  l'attivita'  di  pesca  o  quando  altri
          lavori sono svolti in coperta deve essere sempre  mantenuta
          un'attenta vigilanza e l'equipaggio deve  essere  avvertito
          del pericolo imminente di ondate in arrivo. 
              12.7. Il tratto non protetto di funi  e  cavi  e  degli
          elementi mobili dell'attrezzatura deve  essere  ridotto  al
          minimo prevedendo dispositivi di protezione. 
              12.8.  Devono  essere  installati  dispositivi  per  il
          controllo delle masse  in  movimento,  particolarmente  sui
          pescherecci per traino poppiero: 
              dispositivi di blocco dei bozzelli divergenti; 
              dispositivi per il  controllo  delle  oscillazioni  del
          sacco della rete. 
              13. Alloggi. 
              13.1.  Gli  eventuali  alloggi  dei  lavoratori  devono
          essere  strutturati  in  modo  tale  che  al   rumore,   le
          vibrazioni,  gli  effetti  di  movimenti  e   accelerazioni
          nonche' le esalazioni da  altri  locali  siano  ridotti  al
          minimo. 
              Negli  alloggi   deve   essere   prevista   un'adeguata
          illuminazione. 
              13.2. La cucina  e  la  mensa  eventuali  devono  avere
          dimensioni  adeguate,  con  appropriata   illuminazione   e
          ventilazione e deve essere facile mantenerle pulite. 
              Devono essere previsti frigoriferi o altre attrezzature
          di  conservazione  per  mantenere  gli  alimenti  a   bassa
          temperatura. 
              14. Impianti sanitari. 
              14.1.  Sulle  navi  che  dispongono  di   alloggi   per
          l'equipaggio, devono essere installati lavabi, gabinetti e,
          se possibile, una  doccia  e  i  rispettivi  locali  devono
          essere debitamente aerati. 
              15. Pronto soccorso. 
              Tutte le navi devono  essere  dotate  di  materiale  di
          pronto soccorso in conformita' dei requisiti della  vigente
          normativa. 
              16. Scale e passerelle d'imbarco. 
              Deve  essere  disponibile  una  scala  d'imbarco,   una
          passerella di imbarco o un altro  dispositivo  analogo  che
          offra un accesso adeguato e sicuro a bordo della nave.".