Art. 16 
 
Modifiche all'articolo 24 della legge 23  luglio  1991,  n.  223,  in
  materia di licenziamenti collettivi.  Procedura  di  infrazione  n.
  2007/4652. Sentenza della Corte di  giustizia  dell'Unione  europea
  del 13 febbraio 2014 nella causa C-596/12. 
  1. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, primo periodo, dopo le  parole:  «piu'  di  quindici
dipendenti» sono inserite le seguenti: «, compresi i dirigenti,»; 
  b) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente: 
    «1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di lavoro non
imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui  al  comma  1,  intenda
procedere  al  licenziamento  di  uno  o  piu'   dirigenti,   trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2,  3,  con
esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,  14,  15  e
15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,  primo  e  quarto  periodo.
All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo  ai  dirigenti
eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta  accertata
la violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12,  o
dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o  il
datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al  pagamento  in  favore
del dirigente di  un'indennita'  in  misura  compresa  tra  dodici  e
ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione  globale  di  fatto,
avuto riguardo alla natura e alla gravita'  della  violazione,  fatte
salve le diverse previsioni sulla  misura  dell'indennita'  contenute
nei contratti e negli accordi collettivi  applicati  al  rapporto  di
lavoro»; 
  c) al comma 2, le parole: «commi 1 e 1-bis» sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 1, 1-bis e 1-quinquies». 
 
          Note all'art. 16: 
              Il testo del comma 1 dell'articolo 24  della  Legge  23
          luglio  1991.  N.  223   (Norme   in   materia   di   cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
          al lavoro ed altre disposizioni in materia di  mercato  del
          lavoro), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  27  luglio
          1991, n. 175, S.O., come modificato  dalla  presente  legge
          cosi' recita: 
              "Art. 24. Norme in materia di riduzione del personale 
              1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2  a
          12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano
          alle imprese che  occupino  piu'  di  quindici  dipendenti,
          compresi  i  dirigenti,  e  che,  in  conseguenza  di   una
          riduzione  o  trasformazione  di  attivita'  o  di  lavoro,
          intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco
          di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva,  o  in
          piu' unita' produttive nell'ambito del  territorio  di  una
          stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per  tutti
          i licenziamenti che, nello stesso arco  di  tempo  e  nello
          stesso ambito, siano comunque riconducibili  alla  medesima
          riduzione o trasformazione 
              1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi  2,
          3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6,  7,  8,  9,
          11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e  3,
          si applicano ai privati datori di lavoro  non  imprenditori
          alle medesime condizioni di cui al comma  1.  I  lavoratori
          licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo
          6,  comma  1,   senza   diritto   all'indennita'   di   cui
          all'articolo 7.  Ai  lavoratori  licenziati  ai  sensi  del
          presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
          articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9. 
              1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma  3,
          ultimo periodo, non  si  applica  al  recesso  intimato  da
          datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza  fini
          di  lucro,  attivita'  di   natura   politica,   sindacale,
          culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. 
              1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5,  comma  3,
          al recesso intimato da datori di  lavoro  non  imprenditori
          che svolgono, senza fini  di  lucro,  attivita'  di  natura
          politica, sindacale, culturale,  di  istruzione  ovvero  di
          religione o di culto, si applicano le disposizioni  di  cui
          alla  legge  15  luglio  1966,   n.   604,   e   successive
          modificazioni. 
              1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il  datore  di
          lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al
          comma 1, in- tenda procedere al licenziamento di uno o piu'
          dirigenti, trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 4, commi  2,  3,  con  esclusione  dell'ultimo
          periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,  12,  14,  15  e  15-bis,  e
          all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,  primo  e  quarto  periodo.
          All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7,  relativo  ai
          dirigenti  eccedenti,  si  procede  in  appositi  incontri.
          Quando risulta  accertata  la  violazione  delle  procedure
          richiamate all'articolo 4,  comma  12,  o  dei  criteri  di
          scelta di cui all'articolo  5,  comma  1,  l'impresa  o  il
          datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al pagamento in
          favore del dirigente di un'indennita'  in  misura  compresa
          tra   dodici   e   ventiquattro   mensilita'    dell'ultima
          retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e
          alla gravita' della  violazione,  fatte  salve  le  diverse
          previsioni  sulla  misura  dell'indennita'  contenute   nei
          contratti e negli accordi collettivi applicati al  rapporto
          di lavoro. 
              2. Le disposizioni richiamate  nei  commi  1,  1-bis  e
          1-quinquies si  applicano  anche  quando  le  imprese  o  i
          privati datori  di  lavoro  non  imprenditori,  di  cui  ai
          medesimi commi, intendano cessare l'attivita'. 
              3. Quanto previsto  all'articolo  4,  commi  3,  ultimo
          periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e  5,  si  applica
          solo alle imprese di  cui  all'articolo  16,  comma  1.  Il
          contributo previsto dall'articolo 5,  comma  4,  e'  dovuto
          dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1 nella  misura
          di  nove  volte  il  trattamento  iniziale   di   mobilita'
          spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei  casi
          di accordo sindacale. 
              4. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano nei casi di scadenza dei  rapporti  di  lavoro  a
          termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei  casi
          di attivita' stagionali o saltuarie. 
              5.  La  materia  dei   licenziamenti   collettivi   per
          riduzione di personale di cui al primo comma  dell'articolo
          11 della legge 15 luglio  1966,  n.  604,  come  modificato
          dall'articolo 6 della legge 11  maggio  1990,  n.  108,  e'
          disciplinata dal presente articolo. 
              6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
          intimati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.".