Art. 7 
 
 
         Assistenza per le esigenze pratiche del passeggero 
 
  1.  Il  vettore,  che  non  presta  un'assistenza   ragionevole   e
proporzionata per le esigenze pratiche e immediate dei passeggeri  in
violazione dell'articolo  8  del  regolamento,  e'  soggetto  ad  una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a  euro  40.000  per
ciascun incidente.