Art. 7 Assistenza per le esigenze pratiche del passeggero 1. Il vettore, che non presta un'assistenza ragionevole e proporzionata per le esigenze pratiche e immediate dei passeggeri in violazione dell'articolo 8 del regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 40.000 per ciascun incidente.