Art. 10
Situazioni impeditive
1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore
generale e sindaco coloro che, almeno per i due esercizi precedenti
l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di
amministrazione, direzione o controllo:
a) in imprese sottoposte a fallimento;
b) in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario,
mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione
straordinaria, di sospensione degli organi di amministrazione e
controllo, di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo
113-ter, t.u.b., o di liquidazione coatta amministrativa;
c) in operatori del microcredito nei cui confronti sia stata
disposta la cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 113,
t.u.b.;
d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione
a reati da questi commessi, le sanzioni interdittive indicate
nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231.
2. Gli impedimenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) non
operano se l'interessato dimostra la propria estraneita' ai fatti che
hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione
dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.
L'interessato informa tempestivamente la Banca d'Italia delle
situazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c) e comunica gli
elementi idonei a dimostrare la propria estraneita' ai fatti che
hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione.
3. La Banca d'Italia valuta l'idoneita' degli elementi comunicati
dall'interessato a dimostrare l'estraneita' dai fatti addebitati. Ai
fini della valutazione, essa tiene conto, fra gli altri elementi, del
fatto che, in relazione alla crisi dell'impresa o alla sua
cancellazione, non siano stati adottati nei confronti
dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa
del settore bancario, mobiliare o assicurativo, condanne con sentenza
anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito
all'esercizio dell'azione di responsabilita' ai sensi del codice
civile, provvedimenti ai sensi del quarto comma dell'articolo 2409
del codice civile, ovvero delibere di sostituzione da parte
dell'organo competente.
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione degli elementi da parte
dell'interessato, la Banca d'Italia comunica a quest'ultimo la
propria motivata decisione in merito alla sussistenza
dell'impedimento.
5. L'idoneita' dell'interessato e' nuovamente valutata se
sopravvengono i fatti previsti al comma 3 ovvero altri fatti nuovi
che possono avere rilievo per la valutazione. A questo scopo
l'interessato comunica tempestivamente tali fatti alla Banca
d'Italia, la quale procede ai sensi del comma 3.
6. Gli impedimenti di cui al comma 1 hanno la durata di tre anni
dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo e' ridotto ad un
anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura
sia stato adottato su istanza dell'imprenditore, di uno degli organi
d'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 113-ter del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 113-ter (Revoca dell'autorizzazione). In vigore
dal 19 settembre 2010.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
113-bis, la Banca d'Italia, puo' disporre la revoca
dell'autorizzazione di cui all'articolo 107, comma 1,
quando:
a) risultino irregolarita' eccezionalmente gravi
nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente
gravi delle disposizioni legislative, amministrative o
statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario;
b) siano previste perdite del patrimonio di
eccezionale gravita';
c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli
organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei
commissari di cui all'articolo 113-bis, comma 1 o dei
liquidatori.
2. Il provvedimento di revoca e' pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana; della intervenuta revoca l'intermediario
finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni
alla clientela e in ogni altra opportuna sede.
3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di
scioglimento della societa'. Entro sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario
finanziario comunica alla Banca d'Italia il programma di
liquidazione della societa'. L'organo liquidatore trasmette
alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo stato di
avanzamento della liquidazione.
4. Agli intermediari finanziari si applicano gli
articoli 96-quinquies e 97.
5. Ove la Banca d'Italia accerti la mancata sussistenza
dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura
di liquidazione si applica il comma 6.
6. Agli intermediari finanziari che siano stati
autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento
ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per
un ammontare superiore al patrimonio ovvero dei quali sia
stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi
dell'articolo 82, comma 1 si applica la procedura di
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV,
capo I, sezione III.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle succursali di intermediari finanziari
aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in
Italia, delle attivita' di cui all'articolo 106 comma 1. La
Banca d'Italia comunica i provvedimenti adottati
all'Autorita' competente.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
114-terdecies.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 113 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 113 (Controlli sull'elenco previsto dall'articolo
111). In vigore dal 17 ottobre 2012.
1. La Banca d'Italia tiene l'elenco previsto
dall'articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli
iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai
sensi dell'articolo 111, comma 5; a tal fine puo' chiedere
agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi
termini, nonche' effettuare ispezioni.
2. La Banca d'Italia puo' disporre la cancellazione
dall'elenco:
a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni di norme di
legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente
decreto legislativo;
c) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un
periodo di tempo non inferiore a un anno.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca
d'Italia puo' imporre agli iscritti il divieto di
intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione
delle attivita' per violazioni di disposizioni legislative
o amministrative che ne regolano l'attivita'.
4. Quando il numero di iscritti nell'elenco e'
sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo,
esso e' costituito con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia; con il medesimo
decreto ne sono nominati i componenti. L'Organismo svolge
ogni attivita' necessaria per la gestione dell'elenco;
determina la misura dei contributi a carico degli iscritti,
entro il limite del cinque per mille dell'ammontare dei
prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme
dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto
da parte degli iscritti della disciplina cui sono
sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5. Per
l'espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1,
2 e 3 sono attribuiti all'Organismo a far tempo dall'avvio
della sua operativita'; la cancellazione dall'elenco potra'
essere disposta dall'Organismo anche per il mancato
pagamento del contributo e delle altre somme dovute per
l'iscrizione nell'elenco.
5. Si applica l'articolo 112-bis, commi 6, 7, 8 e
8-bis.».
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive
di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300):
«2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di
un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti,
contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia'
concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2409 del
codice civile:
«Art. 2409 (Denunzia al tribunale). - Se vi e' fondato
sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro
doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione
che possono arrecare danno alla societa' o a una o piu'
societa' controllate, i soci che rappresentano il decimo
del capitale sociale o, nelle societa' che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale
sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso
notificato anche alla societa'. Lo statuto puo' prevedere
percentuali minori di partecipazione.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli
amministratori e i sindaci, puo' ordinare l'ispezione
dell'amministrazione della societa' a spese dei soci
richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione
di una cauzione. Il provvedimento e' reclamabile.
Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un
periodo determinato il procedimento se l'assemblea
sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di
adeguata professionalita', che si attivano senza indugio
per accertare se le violazioni sussistono e, in caso
positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli
accertamenti e le attivita' compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli
accertamenti e le attivita' compiute ai sensi del terzo
comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il
tribunale puo' disporre gli opportuni provvedimenti
provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti
deliberazioni. Nei casi piu' gravi puo' revocare gli
amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare
un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la
durata.
L'amministratore giudiziario puo' proporre l'azione di
responsabilita' contro gli amministratori [c.c. 2393,
2393-bis, 2394, 2394-bis] e i sindaci. Si applica l'ultimo
comma dell'articolo 2393.
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore
giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato;
convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi
amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la
messa in liquidazione della societa' o la sua ammissione ad
una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono
essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale,
del consiglio di sorveglianza o del comitato per il
controllo sulla gestione, nonche', nelle societa' che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico
ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a
carico della societa'.».