Art. 6
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco previsto all'articolo 111,
comma 1, t.u.b.
1. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma
1, t.u.b., svolgono esclusivamente l'attivita' di concessione di
finanziamenti disciplinati dal presente regolamento e i servizi
accessori e strumentali, tra cui, in particolare, i servizi ausiliari
di assistenza e di monitoraggio dei soggetti finanziati.
2. L'iscrizione nell'elenco indicato dall'articolo 111, comma 1,
t.u.b., e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) oggetto sociale conforme al disposto del comma 1;
b) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per
azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa'
cooperativa;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il
capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per
azioni;
d) possesso da parte dei partecipanti al capitale dei requisiti
di onorabilita' previsti dall'articolo 7;
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilita'
e professionalita' previsti dall'articolo 8 ed insussistenza di una
delle cause di sospensione dalla carica previste dall'art. 9 o di una
delle situazioni impeditive previste dall'articolo 10;
f) la presentazione di un programma di attivita' che indichi le
caratteristiche dei prestiti che si intendono erogare sotto il
profilo delle condizioni economiche, delle finalita', del target di
clientela, le modalita' di erogazione e di monitoraggio dei
finanziamenti concessi, nonche' l'indicazione dei soggetti di cui ci
si intende avvalere per i servizi ausiliari di assistenza e
consulenza e le modalita' di controllo dell'operato degli stessi.
Note all'art. 6:
- Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi
in Note alle premesse.