Art. 7
Requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale
1. Chiunque partecipi al capitale di un operatore di microcredito
in misura superiore al dieci per cento del capitale rappresentato da
azioni o quote con diritto di voto non puo' esercitare il diritto di
voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:
a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della
riabilitazione;
b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli
effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per
uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita'
bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in
materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per
uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile
e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,
contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia
pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo.
c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b)
con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il
caso dell'estinzione del reato; le pene di cui alla lettera b), n. 1)
e n. 2), non rilevano se inferiori ad un anno, sempre che si tratti
della prima condanna con sentenza che applica la pena su richiesta
delle parti.
2. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente
dall'entita' della partecipazione posseduta, controlla la societa' ai
sensi dell'articolo 23, t.u.b. In tal caso la sospensione del diritto
di voto interessa l'intera partecipazione. Qualora il partecipante
sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono
essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale,
ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti
stranieri, la verifica dei requisiti previsti dal presente articolo
e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza
sostanziale a cura della Banca d'Italia.
4. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai
suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e
della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i
soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti
a comprovare il possesso del requisito di onorabilita'.
Note all'art. 7:
- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralita') e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327.
- La legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni ed integrazioni (Disposizioni contro le
organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n.
138.
- Il titolo XI del libro V del codice civile
(Disposizioni penali in materia di societa' e di consorzi)
comprende gli articoli da 2621 a 2642.
- Il citato regio decreto n. 267 del 1942 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 23 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 23 (Nozione di controllo). In vigore dal 14
gennaio 2005.
1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste,
anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa',
nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e
secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di
clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto
il potere di esercitare l'attivita' di direzione e
coordinamento.
2. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche'
ricorra una delle seguenti situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, sulla base di
accordi, ha il diritto di nominare o revocare la
maggioranza degli amministratori o del consiglio di
sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei
voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di
cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la
nomina o la revoca della maggioranza dei membri del
consiglio di amministrazione o del consiglio di
sorveglianza;
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di
carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire
uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con
quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno
scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a
quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli
legittimati in base alla titolarita' delle partecipazioni,
di poteri nella scelta degli amministratori o dei
componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti
delle imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla
composizione degli organi amministrativi o per altri
concordanti elementi.».