Art. 8
Requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione e direzione
1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e
direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che si
trovano nelle situazioni indicate dall'articolo 7, comma 1, o si
trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza
previste dall'articolo 2382 del codice civile.
2. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in
parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle
condizioni previste dal comma 1 e' effettuata sulla base di una
valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.
3. Coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione
negli operatori di microcredito devono essere scelti secondo criteri
di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato
un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso
l'esercizio di:
a) attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti
direttivi presso imprese;
b) attivita' professionali in materia attinente al settore
creditizio o finanziario;
c) attivita' d'insegnamento universitario in materie giuridiche o
economiche;
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti privati,
enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il
settore creditizio, finanziario e assicurativo.
4. Il difetto dei requisiti di onorabilita' o professionalita'
determina la decadenza dalla carica. Entro trenta giorni dalla nomina
o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto l'operatore dichiara la
decadenza dalla carica e ne informa senza indugio la Banca d'Italia.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2382 del
codice civile:
«Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza). -
Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato
decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato [c.c.
415], il fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che
importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici [c.p. 28, 29] o l'incapacita' ad esercitare uffici
direttivi.».