Art. 8 
 
 
Requisiti  di  onorabilita'  e  professionalita'  dei  soggetti   che
          svolgono funzioni di amministrazione e direzione 
 
  1. Le cariche, comunque denominate, di  amministratore,  sindaco  e
direttore generale non possono essere  ricoperte  da  coloro  che  si
trovano nelle situazioni indicate dall'articolo  7,  comma  1,  o  si
trovano in  una  delle  condizioni  di  ineleggibilita'  o  decadenza
previste dall'articolo 2382 del codice civile. 
  2. Con riferimento alle fattispecie  disciplinate  in  tutto  o  in
parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza  delle
condizioni previste dal comma 1  e'  effettuata  sulla  base  di  una
valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia. 
  3. Coloro che svolgono  funzioni  di  amministrazione  e  direzione
negli operatori di microcredito devono essere scelti secondo  criteri
di professionalita' e competenza fra  persone  che  abbiano  maturato
un'esperienza  complessiva   di   almeno   un   triennio   attraverso
l'esercizio di: 
    a) attivita' di amministrazione o  di  controllo  ovvero  compiti
direttivi presso imprese; 
    b)  attivita'  professionali  in  materia  attinente  al  settore
creditizio o finanziario; 
    c) attivita' d'insegnamento universitario in materie giuridiche o
economiche; 
    d) funzioni amministrative o dirigenziali  presso  enti  privati,
enti pubblici o pubbliche amministrazioni  aventi  attinenza  con  il
settore creditizio, finanziario e assicurativo. 
  4. Il difetto dei  requisiti  di  onorabilita'  o  professionalita'
determina la decadenza dalla carica. Entro trenta giorni dalla nomina
o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto l'operatore  dichiara  la
decadenza dalla carica e ne informa senza indugio la Banca d'Italia. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  2382  del
          codice civile: 
              «Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza). -
          Non puo' essere  nominato  amministratore,  e  se  nominato
          decade dal suo ufficio, l'interdetto,  l'inabilitato  [c.c.
          415], il fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che
          importa  l'interdizione,  anche  temporanea,  dai  pubblici
          uffici [c.p. 28, 29] o l'incapacita' ad  esercitare  uffici
          direttivi.».