Art. 9 
 
 
                      Sospensione dalle cariche 
 
  1.  Costituiscono  cause   di   sospensione   dalle   funzioni   di
amministratore, sindaco e direttore generale: 
    a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei  reati  di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera b); 
    b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle  pene  di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), con sentenza non definitiva; 
    c)  l'applicazione  provvisoria  di  una  delle  misure  previste
dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio  1965,  n.  575,  da
ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni e integrazioni; 
    d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
          10 della citata legge n. 575 del 1965, da ultimo sostituito
          dall'articolo 3  della  legge  19  marzo  1990,  n.  55,  e
          successive modificazioni e integrazioni: 
              «3. Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai  commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti  di  cui  ai
          medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'  essere
          in qualunque momento  revocato  dal  giudice  procedente  e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevenzione.».