Art. 9
Sospensione dalle cariche
1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di
amministratore, sindaco e direttore generale:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);
b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), con sentenza non definitiva;
c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste
dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da
ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni e integrazioni;
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
10 della citata legge n. 575 del 1965, da ultimo sostituito
dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni e integrazioni:
«3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.».