Art. 17 
 
Razionalizzazione delle modalita' di presentazione e dei  termini  di
  versamento nelle  ipotesi  di  operazioni  straordinarie  poste  in
  essere da societa' di persone 
  1. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,  e  successive
modificazioni,  le  parole:  «relativamente  ai   soggetti   di   cui
all'articolo 2, comma 2,» sono soppresse. 
  2. All'articolo 17, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e  successive  modificazioni,  il
primo periodo e' sostituito dal seguente: «1. Il versamento del saldo
dovuto con riferimento alla dichiarazione dei  redditi  ed  a  quella
dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  da  parte  delle
persone fisiche, e delle societa' o associazioni di cui  all'articolo
5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella
unificata,  e'  effettuato  entro   il   16   giugno   dell'anno   di
presentazione della dichiarazione stessa; le societa' o  associazioni
di cui all'articolo 5  del  citato  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e  5-bis,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, effettuano  i
predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo  a  quello
di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.». 
 
          Note all'art. 17: 
              - Il testo vigente degli art. 1, del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 1 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni
          in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.). -  1.  Ai
          fini delle imposte sui  redditi  e  dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte, a
          pena di nullita', su modelli conformi  a  quelli  approvati
          entro il 31 gennaio con  provvedimento  amministrativo,  da
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per  le
          dichiarazioni dei redditi e  del  valore  della  produzione
          relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo  di
          imposta  non  coincidente  con  l'anno   solare,   per   le
          dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso  alla
          data del 31  dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  di
          approvazione. I provvedimenti di approvazione  dei  modelli
          di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4,
          comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui agli  articoli
          34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9  luglio  1997,
          n.  241,  e  successive  modificazioni,  recante  norme  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni,  sono  emanati  entro  il  15
          gennaio dell'anno in cui i  modelli  stessi  devono  essere
          utilizzati e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
              2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili  in
          formato  elettronico  dall'Agenzia  delle  entrate  in  via
          telematica. I modelli cartacei necessari per  la  redazione
          delle dichiarazioni presentate dalle  persone  fisiche  non
          obbligate alla tenuta  delle  scritture  contabili  possono
          essere gratuitamente ritirati presso gli  uffici  comunali.
          Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
          possono essere stabilite altre modalita' di distribuzione o
          di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e  di
          altri stampati. 
              3.  La  dichiarazione  e'  sottoscritta,  a   pena   di
          nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza
          legale  o  negoziale.  La  nullita'   e'   sanata   se   il
          contribuente  provvede  alla  sottoscrizione  entro  trenta
          giorni dal ricevimento dell'invito da parte del  competente
          ufficio dell'Agenzia delle entrate. 
              4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle  persone
          fisiche  e'  sottoscritta,  a   pena   di   nullita',   dal
          rappresentante  legale,  e  in  mancanza  da  chi   ne   ha
          l'amministrazione anche di fatto, o  da  un  rappresentante
          negoziale. La nullita' e' sanata se il  soggetto  tenuto  a
          sottoscrivere la dichiarazione  vi  provvede  entro  trenta
          giorni dal ricevimento dell'invito da parte del  competente
          ufficio dell'Agenzia delle entrate. 
              5.  La  dichiarazione  delle  societa'  e  degli   enti
          soggetti all'imposta sul reddito delle societa'  sottoposti
          al controllo contabile ai sensi  del  codice  civile  o  di
          leggi speciali  e'  sottoscritta  anche  dai  soggetti  che
          sottoscrivono la relazione di revisione.  La  dichiarazione
          priva   di   tale   sottoscrizione   e'    valida,    salva
          l'applicazione della sanzione di cui all'art. 9,  comma  5,
          del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e
          successive modificazioni. 
              6. In caso di presentazione della dichiarazione in  via
          telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente
          art. si applicano con riferimento  alla  dichiarazione  che
          gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.». 
              - Il testo vigente dell'art 17 del citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.  435,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 17 (Razionalizzazione dei termini di versamento).
          - 1. Il versamento del saldo dovuto  con  riferimento  alla
          dichiarazione  dei  redditi  ed   a   quella   dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive da parte delle persone
          fisiche, e delle societa' o associazioni di cui all'art.  5
          del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, compresa quella unificata, e' effettuato  entro  il
          16 giugno dell'anno di  presentazione  della  dichiarazione
          stessa; le societa' o associazioni di cui  all'art.  5  del
          citato testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi
          di cui agli articoli 5 e 5-bis, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,  effettuano  i
          predetti versamenti entro il giorno 16 del mese  successivo
          a quello di scadenza del  termine  di  presentazione  della
          dichiarazione. Il versamento del saldo dovuto in base  alla
          dichiarazione  relativa  all'imposta  sul   reddito   delle
          persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle
          attivita'  produttive,  compresa   quella   unificata,   e'
          effettuato entro il giorno 16 del sesto mese  successivo  a
          quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in
          base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il
          termine di  quattro  mesi  dalla  chiusura  dell'esercizio,
          versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa
          all'imposta sul  reddito  delle  persone  giuridiche  ed  a
          quella dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive,
          compresa quella unificata, entro  il  giorno  16  del  mese
          successivo a quello di approvazione  del  bilancio.  Se  il
          bilancio non e' approvato nel termine  stabilito,  in  base
          alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il
          versamento e' comunque effettuato entro il  giorno  16  del
          mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. 
              2. I versamenti  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini
          ivi previsti, maggiorando le somme da  versare  dello  0,40
          per cento a titolo di interesse corrispettivo. 
              3. I versamenti di  acconto  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone giuridiche dovuti ai sensi  della  legge  23  marzo
          1977, n. 97, e  successive  modificazioni,  nonche'  quelli
          relativi all'imposta regionale sulle attivita'  produttive,
          sono effettuati in due rate  salvo  che  il  versamento  da
          effettuare alla scadenza della prima rata non  superi  euro
          103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto  e'  versato
          alla scadenza della prima rata e il  residuo  importo  alla
          scadenza  della  seconda.  Il  versamento  dell'acconto  e'
          effettuato, rispettivamente: 
              a) per la prima  rata,  nel  termine  previsto  per  il
          versamento del saldo  dovuto  in  base  alla  dichiarazione
          relativa all'anno d'imposta precedente; 
              b) per la  seconda  rata,  nel  mese  di  novembre,  ad
          eccezione di quella dovuta  dai  soggetti  all'imposta  sul
          reddito delle persone giuridiche  e  all'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive il  cui  periodo  d'imposta  non
          coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di
          tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese  dello
          stesso periodo d'imposta.».