Art. 18 
 
 
                   Societa' in perdita sistematica 
 
  1. All'articolo 2, comma 36-decies,  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011,  n.  148,  le  parole:  «tre»  e   «quarto»   sono   sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «cinque» e «sesto». 
  2. All'articolo 2, comma 36-undecies, del decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011,  n.  148,  la  parola:  «due»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«quattro». 
  3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27  luglio  2000,
n. 212, le disposizioni contenute nei commi 1  e  2  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta in corso  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Il testo dei commi 36-decies e 36-undecies  dell'art.
          2, del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori
          misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo
          sviluppo), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  13  agosto
          2011, n. 188, come modificato da  presente  decreto  e'  il
          seguente: 
              «Art.  2  (Disposizioni  in  materia  di  entrate).   -
          1-36.nonies (Omissis). 
              36-decies. Pur non  ricorrendo  i  presupposti  di  cui
          all'art. 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
          le  societa'  e  gli  enti  ivi  indicati  che   presentano
          dichiarazioni  in  perdita  fiscale  per   cinque   periodi
          d'imposta consecutivi  sono  considerati  non  operativi  a
          decorrere dal successivo sesto periodo d'imposta ai fini  e
          per gli effetti del citato art. 30. Restano ferme le  cause
          di non applicazione della disciplina in materia di societa'
          non operative di cui al predetto art. 30 della legge n. 724
          del 1994. 
              36-undecies.  Il  comma  36-decies  trova  applicazione
          anche qualora,  nell'arco  temporale  di  cui  al  medesimo
          comma, le societa' e gli enti  siano  per  quattro  periodi
          d'imposta in perdita fiscale ed in uno  abbiano  dichiarato
          un reddito inferiore  all'ammontare  determinato  ai  sensi
          dell'art. 30, comma  3,  della  citata  legge  n.  724  del
          1994.». 
              - Si riporta il testo vigente  del  richiamato  art.  3
          della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia
          di statuto dei diritti del contribuente), pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177: 
              «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
          1.  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma   2,   le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente ai tributi periodici le modifiche  introdotte
          si  applicano  solo  a  partire   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono. 
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere adempimenti a  carico  dei  contribuenti  la  cui
          scadenza sia fissata anteriormente al  sessantesimo  giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 
              3. I termini di prescrizione e  di  decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».