Art. 10 
 
 
               Comportamento del personale distaccato 
 
  1. Durante il distacco  all'estero,  il  dipendente  distaccato  e'
tenuto a comportarsi con particolare discrezione e  riservatezza.  La
sua condotta, sia pubblica sia  privata,  deve  attenersi  ai  codici
adottati ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ed informarsi  ai  principi  di  correttezza  e  decoro
imposti dalle funzioni rappresentative anche indirettamente rivestite
e dal rispetto delle leggi e degli  usi  locali  e  delle  regole  di
comportamento stabilite dall'ente di destinazione. 
  2. Il dipendente distaccato  puo'  pubblicare  scritti,  anche  non
firmati, effettuare conferenze  o  interventi  orali  in  pubblico  o
diretti  al  pubblico,  concedere  interviste  o   parteciparvi,   su
argomenti   connessi   con   l'attivita'   dell'amministrazione    di
appartenenza o  che  comunque  abbiano  attinenza  con  le  relazioni
internazionali, informando l'amministrazione  di  appartenenza  e  la
rappresentanza diplomatica con anticipo di almeno  15  giorni,  salvo
giustificati casi di urgenza. Entro detto termine, la  rappresentanza
diplomatica  puo'  formulare   osservazioni,   nell'esercizio   delle
funzioni di cui all'articolo 37  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18.  Sono  fatti  salvi  i  regimi
autorizzativi  eventualmente   previsti   dagli   ordinamenti   delle
amministrazioni di appartenenza. 
  3. In conformita' con la normativa  europea,  il  comma  2  non  si
applica alle pubblicazioni  e  alle  attivita'  a  rilevanza  esterna
svolte dagli  END  nell'esercizio  delle  funzioni  d'ufficio  presso
l'Unione europea. 
  4.  Resta  ferma  l'applicazione  dell'articolo  53   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  5.  Il  dipendente  si  attiene  alle  indicazioni  in  materia  di
sicurezza  fornite  dall'autorita'  presso  cui  e'  distaccato.   In
mancanza di tali indicazioni, il dipendente informa la rappresentanza
diplomatica o l'ufficio consolare  competente  per  territorio  e  si
conforma alle disposizioni in materia di sicurezza da essi  ricevute.
La violazione degli obblighi previsti dal presente  comma  puo'  dare
luogo a responsabilita' disciplinare. 
 
          Note all'art. 10: 
              Il  testo   dell'articolo   54   del   citato   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente: 
              "Art. 54. Codice di comportamento 
              1. Il Governo definisce un codice di comportamento  dei
          dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  al  fine  di
          assicurare la qualita'  dei  servizi,  la  prevenzione  dei
          fenomeni   di   corruzione,   il   rispetto   dei    doveri
          costituzionali  di  diligenza,  lealta',  imparzialita'   e
          servizio esclusivo alla cura  dell'interesse  pubblico.  Il
          codice contiene una specifica sezione  dedicata  ai  doveri
          dei  dirigenti,  articolati  in  relazione  alle   funzioni
          attribuite, e  comunque  prevede  per  tutti  i  dipendenti
          pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi
          titolo, compensi, regali o altre utilita',  in  connessione
          con l'espletamento delle proprie  funzioni  o  dei  compiti
          affidati, fatti salvi i regali  d'uso,  purche'  di  modico
          valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. 
              2. Il codice,  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede
          di  Conferenza  unificata,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale e consegnato al dipendente,  che  lo  sottoscrive
          all'atto dell'assunzione. 
              3. La violazione dei doveri  contenuti  nel  codice  di
          comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione  del
          Piano  di  prevenzione  della  corruzione,  e'   fonte   di
          responsabilita' disciplinare. La violazione dei  doveri  e'
          altresi' rilevante ai fini  della  responsabilita'  civile,
          amministrativa  e   contabile   ogniqualvolta   le   stesse
          responsabilita' siano collegate alla violazione di  doveri,
          obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate
          del codice comportano l'applicazione della sanzione di  cui
          all'articolo 55-quater, comma 1. 
              4. Per ciascuna magistratura e per  l'Avvocatura  dello
          Stato, gli organi delle associazioni di categoria  adottano
          un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti  alla
          magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice  e'
          adottato dall'organo di autogoverno. 
              5. Ciascuna  pubblica  amministrazione  definisce,  con
          procedura  aperta  alla  partecipazione  e  previo   parere
          obbligatorio  del   proprio   organismo   indipendente   di
          valutazione, un proprio codice di comportamento che integra
          e specifica il codice di comportamento di cui al  comma  1.
          Al codice di comportamento di  cui  al  presente  comma  si
          applicano le disposizioni del comma  3.  A  tali  fini,  la
          Commissione  per   la   valutazione,   la   trasparenza   e
          l'integrita'  delle   amministrazioni   pubbliche   (CIVIT)
          definisce criteri,  linee  guida  e  modelli  uniformi  per
          singoli settori o tipologie di amministrazione 
              6. Sull'applicazione dei  codici  di  cui  al  presente
          articolo vigilano  i  dirigenti  responsabili  di  ciascuna
          struttura, le strutture di controllo interno e  gli  uffici
          di disciplina. 
              7. Le pubbliche amministrazioni verificano  annualmente
          lo stato di applicazione dei codici e organizzano attivita'
          di formazione del personale per la conoscenza e la corretta
          applicazione degli stessi.". 
              Il testo dell'articolo 37 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e' il seguente: 
              "Art. 37. Funzioni della Missione diplomatica. 
              La Missione diplomatica svolge, nell'ambito del diritto
          internazionale, funzioni consistenti principalmente nel: 
              proteggere  gli  interessi  nazionali  e   tutelare   i
          cittadini e i loro interessi; 
              trattare gli affari, negoziare, riferire; 
              promuovere relazioni amichevoli e sviluppare i rapporti
          in  tutti  i  settori  tra   l'Italia   e   lo   Stato   di
          accreditamento. 
              L'attivita' di una Missione diplomatica si  esplica  in
          particolare nei  settori  politico-diplomatico,  consolare,
          emigratorio, economico, commerciale, finanziario,  sociale,
          culturale,   scientifico-tecnologico   della   stampa    ed
          informazione. 
              La Missione diplomatica  esercita  altresi'  azione  di
          coordinamento e, nei  casi  previsti,  di  vigilanza  o  di
          direzione  dell'attivita'  di  uffici  ed   Enti   pubblici
          italiani,  operanti   nel   territorio   dello   Stato   di
          accreditamento.". 
              Il testo dell'articolo 53 del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165 e' il seguente: 
              "Art.  53.  Incompatibilita',  cumulo  di  impieghi   e
          incarichi 
              1. Resta ferma  per  tutti  i  dipendenti  pubblici  la
          disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60
          e seguenti  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la
          deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente  decreto,
          nonche',  per  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo  parziale,
          dall'articolo 6, comma 2, del decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  17   marzo   1989,   n.   117   e
          dall'articolo  1,  commi  57  e  seguenti  della  legge  23
          dicembre  1996,  n.  662.   Restano   ferme   altresi'   le
          disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1,  273,  274,
          508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
          297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge  23  dicembre
          1992, n. 498, all'articolo  4,  comma  7,  della  legge  30
          dicembre  1991,  n.   412,   ed   ogni   altra   successiva
          modificazione ed integrazione della relativa disciplina. 
              1-bis.  Non  possono  essere  conferiti  incarichi   di
          direzione di strutture deputate alla gestione del personale
          a soggetti che rivestano o abbiano rivestito  negli  ultimi
          due anni cariche in partiti politici  o  in  organizzazioni
          sindacali  o  che  abbiano  avuto  negli  ultimi  due  anni
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni. 
              2. Le pubbliche amministrazioni non  possono  conferire
          ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e  doveri
          di  ufficio,  che  non  siano  espressamente   previsti   o
          disciplinati da legge o altre fonti normative,  o  che  non
          siano espressamente autorizzati. 
              3.  Ai  fini  previsti  dal  comma  2,   con   appositi
          regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo  17,  comma
          2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
          incarichi  consentiti  e  quelli  vietati   ai   magistrati
          ordinari, amministrativi,  contabili  e  militari,  nonche'
          agli avvocati e procuratori dello Stato,  sentiti,  per  le
          diverse magistrature, i rispettivi istituti. 
              3-bis. Ai fini  previsti  dal  comma  2,  con  appositi
          regolamenti  emanati  su  proposta  del  Ministro  per   la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, di  concerto
          con i Ministri  interessati,  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni,   sono    individuati,    secondo    criteri
          differenziati in rapporto alle diverse qualifiche  e  ruoli
          professionali, gli incarichi vietati  ai  dipendenti  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. 
              4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3  non
          siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
          nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
          fonti normative. 
              5. In ogni caso, il conferimento  operato  direttamente
          dall'amministrazione,       nonche'        l'autorizzazione
          all'esercizio    di    incarichi    che    provengano    da
          amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
          ovvero  da  societa'  o  persone  fisiche,   che   svolgano
          attivita'  d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti   dai
          rispettivi organi competenti secondo  criteri  oggettivi  e
          predeterminati,   che   tengano   conto   della   specifica
          professionalita',    tali    da    escludere    casi     di
          incompatibilita',   sia   di   diritto   che   di    fatto,
          nell'interesse   del   buon   andamento   della    pubblica
          amministrazione   o   situazioni   di   conflitto,    anche
          potenziale, di  interessi,  che  pregiudichino  l'esercizio
          imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 
              6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
          ai  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di   cui
          all'articolo  1,  comma   2,   compresi   quelli   di   cui
          all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con  rapporto
          di lavoro a tempo parziale con prestazione  lavorativa  non
          superiore al cinquanta per cento di quella a  tempo  pieno,
          dei docenti universitari a tempo  definito  e  delle  altre
          categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito  da
          disposizioni   speciali   lo   svolgimento   di   attivita'
          libero-professionali.  Sono  nulli   tutti   gli   atti   e
          provvedimenti   comunque   denominati,   regolamentari    e
          amministrativi,   adottati   dalle    amministrazioni    di
          appartenenza  in  contrasto  con  il  presente  comma.  Gli
          incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono  tutti
          gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei  compiti
          e doveri  di  ufficio,  per  i  quali  e'  previsto,  sotto
          qualsiasi forma,  un  compenso.  Sono  esclusi  i  compensi
          derivanti: 
              a)   dalla   collaborazione   a   giornali,    riviste,
          enciclopedie e simili; 
              b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o
          inventore   di   opere   dell'ingegno   e   di   invenzioni
          industriali; 
              c) dalla partecipazione a convegni e seminari; 
              d) da incarichi per i  quali  e'  corrisposto  solo  il
          rimborso delle spese documentate; 
              e)  da  incarichi  per  lo  svolgimento  dei  quali  il
          dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
          o di fuori ruolo; 
              f)  da   incarichi   conferiti   dalle   organizzazioni
          sindacali a dipendenti presso le  stesse  distaccati  o  in
          aspettativa non retribuita; 
              f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti
          della pubblica amministrazione  nonche'  di  docenza  e  di
          ricerca scientifica. 
              7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
          retribuiti che non  siano  stati  conferiti  o  previamente
          autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.  Ai  fini
          dell'autorizzazione,       l'amministrazione       verifica
          l'insussistenza  di  situazioni,   anche   potenziali,   di
          conflitto  di  interessi.  Con  riferimento  ai  professori
          universitari a tempo pieno, gli  statuti  o  i  regolamenti
          degli atenei disciplinano i criteri e le procedure  per  il
          rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente
          decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu'
          gravi  sanzioni  e  ferma   restando   la   responsabilita'
          disciplinare,  il  compenso  dovuto  per   le   prestazioni
          eventualmente  svolte   deve   essere   versato,   a   cura
          dell'erogante o, in  difetto,  del  percettore,  nel  conto
          dell'entrata   del   bilancio    dell'amministrazione    di
          appartenenza  del  dipendente  per  essere   destinato   ad
          incremento  del  fondo  di   produttivita'   o   di   fondi
          equivalenti. 
              7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte
          del dipendente  pubblico  indebito  percettore  costituisce
          ipotesi   di   responsabilita'   erariale   soggetta   alla
          giurisdizione della Corte dei conti. 
              8. Le pubbliche amministrazioni non  possono  conferire
          incarichi retribuiti a dipendenti di altre  amministrazioni
          pubbliche     senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei  predetti
          incarichi, senza la previa autorizzazione,  costituisce  in
          ogni  caso  infrazione  disciplinare  per  il   funzionario
          responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
          nullo di diritto.  In  tal  caso  l'importo  previsto  come
          corrispettivo  dell'incarico,  ove  gravi   su   fondi   in
          disponibilita'    dell'amministrazione    conferente,    e'
          trasferito   all'amministrazione   di   appartenenza    del
          dipendente ad incremento del fondo di  produttivita'  o  di
          fondi equivalenti. 
              9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
          possono  conferire  incarichi   retribuiti   a   dipendenti
          pubblici      senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Ai  fini  dell'autorizzazione,  l'amministrazione  verifica
          l'insussistenza  di  situazioni,   anche   potenziali,   di
          conflitto di interessi. In caso di inosservanza si  applica
          la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge
          28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
          integrazioni.   All'accertamento   delle    violazioni    e
          all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero  delle
          finanze, avvalendosi della Guardia di finanza,  secondo  le
          disposizioni della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
          sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. 
              10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti,  deve
          essere richiesta all'amministrazione  di  appartenenza  del
          dipendente dai soggetti pubblici o privati,  che  intendono
          conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta  dal
          dipendente interessato. L'amministrazione  di  appartenenza
          deve pronunciarsi sulla richiesta di  autorizzazione  entro
          trenta giorni dalla ricezione della richiesta  stessa.  Per
          il  personale   che   presta   comunque   servizio   presso
          amministrazioni   pubbliche   diverse    da    quelle    di
          appartenenza, l'autorizzazione  e'  subordinata  all'intesa
          tra le due amministrazioni. In  tal  caso  il  termine  per
          provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza  di  45
          giorni e  si  prescinde  dall'intesa  se  l'amministrazione
          presso la  quale  il  dipendente  presta  servizio  non  si
          pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione  della  richiesta
          di intesa da parte  dell'amministrazione  di  appartenenza.
          Decorso il termine  per  provvedere,  l'autorizzazione,  se
          richiesta per incarichi da  conferirsi  da  amministrazioni
          pubbliche, si intende accordata; in  ogni  altro  caso,  si
          intende definitivamente negata. 
              11. Entro quindici giorni dall'erogazione del  compenso
          per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici  o
          privati  comunicano  all'amministrazione  di   appartenenza
          l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. 
              12. Le amministrazioni  pubbliche  che  conferiscono  o
          autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito,  ai  propri
          dipendenti comunicano in via  telematica,  nel  termine  di
          quindici giorni, al Dipartimento  della  funzione  pubblica
          gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
          con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
          lordo, ove previsto. La comunicazione  e'  accompagnata  da
          una  relazione  nella  quale  sono  indicate  le  norme  in
          applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti
          o   autorizzati,   le   ragioni    del    conferimento    o
          dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui
          gli incarichi sono  stati  conferiti  o  autorizzati  e  la
          rispondenza dei medesimi  ai  principi  di  buon  andamento
          dell'amministrazione, nonche' le misure  che  si  intendono
          adottare per il  contenimento  della  spesa.  Entro  il  30
          giugno di  ciascun  anno  e  con  le  stesse  modalita'  le
          amministrazioni  che,  nell'anno  precedente,   non   hanno
          conferito o autorizzato  incarichi  ai  propri  dipendenti,
          anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano  di  non  aver
          conferito o autorizzato incarichi. 
              13.  Entro  il   30   giugno   di   ciascun   anno   le
          amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
          Dipartimento della funzione pubblica, in via  telematica  o
          su apposito supporto magnetico,  per  ciascuno  dei  propri
          dipendenti e distintamente per ogni  incarico  conferito  o
          autorizzato, i compensi, relativi all'anno  precedente,  da
          esse  erogati  o  della  cui   erogazione   abbiano   avuto
          comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. 
              14. Al  fine  della  verifica  dell'applicazione  delle
          norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127,  della  legge
          23 dicembre 1996, n.  662,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, le amministrazioni pubbliche  sono  tenute  a
          comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in  via
          telematica o su supporto magnetico, entro il 30  giugno  di
          ciascun anno, i compensi percepiti  dai  propri  dipendenti
          anche per incarichi relativi a compiti e doveri  d'ufficio;
          sono altresi' tenute a comunicare  semestralmente  l'elenco
          dei collaboratori esterni e dei  soggetti  cui  sono  stati
          affidati incarichi di consulenza, con  l'indicazione  della
          ragione  dell'incarico  e   dell'ammontare   dei   compensi
          corrisposti.  Le  amministrazioni  rendono  noti,  mediante
          inserimento  nelle  proprie  banche  dati  accessibili   al
          pubblico  per  via  telematica,  gli  elenchi  dei   propri
          consulenti indicando l'oggetto, la  durata  e  il  compenso
          dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica
          dell'insussistenza  di  situazioni,  anche  potenziali,  di
          conflitto  di  interessi.  Le   informazioni   relative   a
          consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni  al
          Dipartimento   della   funzione   pubblica,   nonche'    le
          informazioni pubblicate dalle stesse nelle  proprie  banche
          dati accessibili al pubblico per via  telematica  ai  sensi
          del presente  articolo,  sono  trasmesse  e  pubblicate  in
          tabelle riassuntive  rese  liberamente  scaricabili  in  un
          formato digitale standard aperto che consenta di analizzare
          e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
          Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento  della
          funzione pubblica trasmette alla Corte dei  conti  l'elenco
          delle amministrazioni che hanno  omesso  di  trasmettere  e
          pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui  al
          terzo  periodo  del  presente  comma  in  formato  digitale
          standard aperto. Entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  il
          Dipartimento della funzione pubblica trasmette  alla  Corte
          dei conti l'elenco delle amministrazioni che  hanno  omesso
          di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto  l'elenco
          dei collaboratori esterni e dei  soggetti  cui  sono  stati
          affidati incarichi di consulenza. 
              15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti  di
          cui ai commi  da  11  a  14  non  possono  conferire  nuovi
          incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
          comma 9 che omettono le comunicazioni di cui  al  comma  11
          incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. 
              16. Il Dipartimento della funzione pubblica,  entro  il
          31 dicembre di ciascun anno, riferisce  al  Parlamento  sui
          dati raccolti, adotta le relative misure di  pubblicita'  e
          trasparenza e formula proposte per  il  contenimento  della
          spesa per gli incarichi  e  per  la  razionalizzazione  dei
          criteri di attribuzione degli incarichi stessi. 
              16-bis. La Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  della   funzione   pubblica   puo'   disporre
          verifiche del  rispetto  delle  disposizioni  del  presente
          articolo e dell'articolo 1,  commi  56  e  seguenti,  della
          legge  23  dicembre  1996,   n.   662,   per   il   tramite
          dell'Ispettorato per la  funzione  pubblica.  A  tale  fine
          quest'ultimo opera d'intesa  con  i  Servizi  ispettivi  di
          finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale
          dello Stato. 
              16-ter. I dipendenti che,  negli  ultimi  tre  anni  di
          servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o  negoziali
          per  conto   delle   pubbliche   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
          successivi  alla  cessazione  del  rapporto   di   pubblico
          impiego, attivita'  lavorativa  o  professionale  presso  i
          soggetti privati destinatari dell'attivita' della  pubblica
          amministrazione svolta  attraverso  i  medesimi  poteri.  I
          contratti conclusi e gli incarichi conferiti in  violazione
          di quanto previsto dal presente  comma  sono  nulli  ed  e'
          fatto divieto ai soggetti privati che li hanno  conclusi  o
          conferiti di contrattare con le  pubbliche  amministrazioni
          per i successivi tre anni con obbligo di  restituzione  dei
          compensi  eventualmente  percepiti  e  accertati  ad   essi
          riferiti.".