Art. 11 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto  le
amministrazioni  interessate  provvedono  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza l'istituzione di nuove strutture. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 30 ottobre 2014 
 
                          p. Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                               Delrio 
 
 
                   Il Ministro degli affari esteri 
                 e della cooperazione internazionale 
                              Mogherini 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
 
                 Il Ministro per la semplificazione 
                    e la pubblica amministrazione 
                                Madia 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2014 
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