Art. 11 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza l'istituzione di nuove strutture. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 ottobre 2014 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Delrio Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Mogherini Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. ne n. 3119